Autoresponsabilità del concorrente: conseguenze della mancata produzione di documentazione per il conseguimento di un punteggio premiale

Flaminia Bruschi
03 Luglio 2023

In virtù del principio di autoresponsabilità i concorrenti alle procedure di gara sono tenuti a produrre puntualmente la documentazione espressamente indicata dalla lex specialis come necessaria ai fini dell'attribuzione di un dato punteggio premiale, senza potersi dolere né del fatto che la Stazione Appaltante abbia omesso di acquisire quella documentazione dalla banca dati gestita dall'ANAC né della mancata attivazione del soccorso istruttorio.

Il caso. La società ricorrente ha partecipato – classificandosi al terzo posto della graduatoria – ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto di lavori.

Nel corso delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ricorrente, la Commissione giudicatrice ha rilevato che – in relazione al subcriterio tabellare di valutazione “esperienza specifica” – la società si era limitata ad allegare alla sua offerta una tabella recante la sintetica descrizione di taluni lavori analoghi, il relativo importo nonché il numero e la data di protocollo dei rispettivi certificati di esecuzione ma aveva mancato di produrre i documenti a comprova (i CEL, appunto), che la lex specialis di gara richiedeva espressamente di allegare all'offerta. La Commissione giudicatrice ha quindi attribuito all'offerta della società un punteggio pari a zero relativamente al criterio tabellare di che trattasi.

La società – dopo aver inutilmente presentato istanza di riesame, cui venivano allegati i certificati di esecuzione (peraltro recanti numeri di protocollo diversi da quelli indicati in offerta) – ha adito il TAR articolando due motivi di impugnazione volti a contestare l'illegittimità del punteggio assegnatole dalla Commissione. E ciò in considerazione del fatto che:

- in primo luogo, la Stazione appaltante sarebbe stata onerata di acquisire la documentazione a comprova di quanto dichiarato nell'offerta tecnica (l'intervenuta esecuzione di lavori analoghi) attingendo alla banca dati nazionale gestita dall'ANAC;

- in secondo luogo, la Stazione Appaltante avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso istruttorio, ammettendo così la concorrente alla produzione postuma dei certificati di esecuzione di che trattasi (i quali, a dire della ricorrente, non avrebbero potuto configurarsi alla stregua di elementi costitutivi dell'offerta tecnica e sarebbero pertanto rientrati nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio come delineato dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016).

La soluzione del TAR. Il Collegio ha disatteso le doglianze della ricorrente, ritenendole infondate sulla scorta del principio di autoresponsabilità dei concorrenti nelle procedure evidenziali. Sulla base di detto principio, il Collegio ha, in particolare, statuito che la ricorrente non avrebbe potuto dolersi della mancata integrazione d'ufficio (tramite consultazione della Banca dati ANAC) della documentazione di che trattasi, la cui produzione ad onere e cura del concorrente era espressamente richiesta dalla lex specialis come condizione necessaria per l'ottenimento dell'apposito punteggio premiale.

Tanto meno – ha statuito il Collegio – la ricorrente avrebbe potuto dolersi delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice e della mancata attivazione del soccorso istruttorio avendo addirittura indicato erroneamente, nella sua offerta, gli estremi (il numero di protocollo) della documentazione di che trattasi e comunque risultando preclusa, secondo i principi enunciati anche dalla giurisprudenza europea (CGUE sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017, causa C-131/16 Archus), l'attivazione del soccorso istruttorio attenendo la documentazione richiesta per l'ottenimento del punteggio premiale a profilo dell'offerta tecnica

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