L'adottato maggiorenne può aggiungere il cognome dell'adottante al proprio, anziché anteporlo
05 Luglio 2023
Con la pronuncia in oggetto, la Corte stabilisce che l'adottato maggiorenne può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, q ualora ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a siffatto ordine dei cognomi. Sottolineando l'importanza - nell'adozione di persona maggiorenne - della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante e della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo al cognome quale segno identificativo del vincolo adottivo, la Corte ha inoltre ritenuto « lesivo dell'identità personale » e in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost . non poter invertire da parte della sentenza di adozione l'ordine dei cognomi, anche in considerazione degli interessi implicati. Illegittimo , dunque il comma 1 dell'art. 299 c.c. « nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome de ll'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto » . La Corte ha sottolineato che la questione le è stata prospettata con esclusivo riguardo all' adottato maggiore di età e a questi, dunque, si riferisce.
Fonte: dirittoegiustizia.it |