L'istanza di cancellazione della causa dal ruolo è ammissibile solo nei riti connotati dall'impulso di parte
06 Luglio 2023
Nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, il difensore della parte appellante presentava istanza di cancellazione della causa dal ruolo, chiedendo altresì fissazione dell'udienza solo a seguito di una nuova istanza di parte.
Il collegio ha dichiarato l'istanza inammissibile, ai sensi dell'art. 73, c. 1-bis, c.p.a., in quanto la cancellazione dal ruolo è consentita solo d'ufficio e non su istanza di parte, posto che nel rito dell'ottemperanza la fissazione dell'udienza di trattazione non rientra nella disponibilità della parte.
La cancellazione dal ruolo, infatti, è ammissibile solo nei riti connotati dall'impulso di parte, ovvero che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti nei quali la fissazione di udienza avviene d'ufficio e deve essere disposta entro termini specifici, tra cui quelli di cui all'art. 87 c.p.a., come il giudizio di ottemperanza.
Del resto, la cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria e il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l'impulso di parte, sicché è irrilevante l'inerzia della parte stessa. |