L'istanza di cancellazione della causa dal ruolo è ammissibile solo nei riti connotati dall'impulso di parte

La Redazione
06 Luglio 2023

La cancellazione dal ruolo è ammessa solo nei riti connotati dall'impulso di parte, ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti connotati dall'impulso d'ufficio, come il giudizio di ottemperanza, nei quali la fissazione di udienza avviene d'ufficio e deve essere disposta entro termini specifici.

Nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, il difensore della parte appellante presentava istanza di cancellazione della causa dal ruolo, chiedendo altresì fissazione dell'udienza solo a seguito di una nuova istanza di parte.

Il collegio ha dichiarato l'istanza inammissibile, ai sensi dell'art. 73, c. 1-bis, c.p.a., in quanto la cancellazione dal ruolo è consentita solo d'ufficio e non su istanza di parte, posto che nel rito dell'ottemperanza la fissazione dell'udienza di trattazione non rientra nella disponibilità della parte.

La cancellazione dal ruolo, infatti, è ammissibile solo nei riti connotati dall'impulso di parte, ovvero che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti nei quali la fissazione di udienza avviene d'ufficio e deve essere disposta entro termini specifici, tra cui quelli di cui all'art. 87 c.p.a., come il giudizio di ottemperanza.

Del resto, la cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria e il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l'impulso di parte, sicché è irrilevante l'inerzia della parte stessa.

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