Comitato di scopo e delimitazione dell'ambito oggettivo dell'interesse ad agire azionato dai soggetti portatori di prerogative ambientali
06 Luglio 2023
Massima
Fino all'approvazione della variante al PRG non è concretamente ipotizzabile la lesione dell'“interesse ad una buona qualità dell'aria, alla fruibilità del verde pubblico ed alla tranquillità del quartiere” dedotta con riferimento alla modifica dell'assetto urbanistico dell'area suscettibile di derivare dalla realizzazione di un intervento in corso di progettazione richiedente modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.
E' carente di interesse il ricorso promosso avverso il bando finalizzato ad acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica e i presupposti protocolli d'intesa, perché la localizzazione dagli stessi individuata è ancora allo stadio programmatico. Il caso
La vicenda posta all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda l'interesse vantato da un Comitato di scopo portatore di prerogative ambientali (e da alcuni residenti nell'area oggetto di intervento) ad impugnare gli atti presupposti e il bando di gara finalizzato ad acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica con la conseguente individuazione del soggetto vincitore cui affidare la progettazione definitiva relativamente alla realizzazione di un intervento edilizio infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità.
Il Supremo Consesso ha respinto l'appello ritenendo corretta la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse sul rilievo della mancata deduzione di vizi propri degli atti oggetto di impugnativa e della esclusiva formulazione di censure in ordine all'assetto urbanistico dell'area e al pregiudizio ambientale suscettibile di derivare dall'eventuale approvazione del progetto acquisito tramite gara.
Il pregiudizio ambientale dedotto è stato ritenuto riconducibile solo all'approvazione della variante al PRG. La questione
La questione giuridica sottesa alla decisione in commento riguarda l'individuazione degli atti ai quali ricondurre la lesione dell'interesse ambientale fatto valere in giudizio.
In particolare, per le ipotesi di interventi edilizi richiedenti la modifica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, si discute se la suddetta lesione possa essere ricondotta anche agli atti prodromici costituiti dai protocolli di intesa intercorsi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera e alla messa a gara del progetto di fattibilità tecnico economica o se l'efficacia direttamente lesiva debba essere ascritta alla sola variante al PRG (nel caso di specie derivante ex lege dall'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, non intervenuta). Le soluzioni giuridiche
Il Collegio ha affermato che, per le ipotesi di interventi edilizi richiedenti la modifica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, la lesione dell'interesse ambientale deve essere ricondotta alla variante al PRG quale presupposto necessario ai fini dell'insediamento delle opere in corso di progettazione.
Vi è invece carenza di interesse rispetto agli atti prodromici in quanto la localizzazione dagli stessi predisposta è ancora allo stato programmatico.
Fino al momento della sua approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera non ha alcuna valenza vincolante e non è idoneo ad incidere sull'assetto urbanistico.
Non è pertanto concretamente ipotizzabile la lesione dedotta dalla parte ricorrente così come fatta discendere dalla sottoscrizione delle prodromiche intese.
Neppure alcuna lesione dell'interesse ambientale è concretizzata dalla predisposizione della gara per l'acquisizione del progetto in quanto trattasi di attività endoprocedimentale finalizzata al successivo esame in sede di Conferenza di servizi.
Solo in sede di Conferenza di servizi potrà essere esattamente individuato il contenuto della proposta progettuale che sarà ritenuta suscettibile di approvazione anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
Parimenti, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comprova soltanto che l'approvazione del progetto di fattibilità è in itinere.
A nulla rileva, secondo il Collegio, la circostanza (addotta dalla parte ricorrente) che la modifica alla zonizzazione sulla quale dovrebbe intervenire la variante al PRG sarebbe preclusa già in astratto dalla impossibilità di destinare lo standard minimo di verde previsto per l'area di sedime su aree adiacenti e che, quindi, gli atti di gara sarebbero basati su un presupposto irrealizzabile.
D'altro canto, il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., non può operare alcun sindacato su poteri non ancora esercitati poiché in tal modo verrebbe a condizionare le attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni competenti, in violazione del principio di separazione dei poteri.
Osservazioni
La sentenza in commento interviene a delimitare l'ambito oggettivo dell'interesse ad agire azionato dai soggetti portatori di prerogative ambientali con riferimento alla realizzazione di interventi edilizi complessi la cui localizzazione e la connessa zonizzazione dell'area richiedano la modifica dello strumento urbanistico vigente.
In tali casi, prima dell'approvazione della variante al piano regolatore comunale non può dirsi attuale la lesione all'interesse ambientale fatto valere.
Il Consiglio di Stato individua, quindi, i concreti confini del principio già affermato in base al quale, sebbene l'interesse ad agire degli enti collettivi si connoti “in modo diverso e meno rigoroso rispetto all'interesse ad agire che deve accompagnare le azioni individuali”, la sua sussistenza presuppone sempre che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità dall'accoglimento del ricorso e non può mai prescindere (oltre che dalla personalità) dalla attualità e dalla concretezza del pregiudizio dedotto (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 530). Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenzialiPotrebbe interessarti |