È legittimo dispensare dal servizio l'insegnante per incapacità didattica?
06 Luglio 2023
La dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297/1994 , non ha natura disciplinare, trattandosi di atto che, all'esito di un giudizio — che seppur valutativo è privo di natura discrezionale — si limita a constatare l'oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento, a nulla rilevando in sede di tale accertamento un eventuale giudizio di inidoneità fisica, posto che come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa questa dispensa non discende da comportamenti colpevoli dell'insegnante e non implica alcuna responsabilità, poiché non ha carattere sanzionatorio trattandosi di un atto che si limita a constatare l'oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante.
Da tanto ne consegue l'inapplicabilità delle norme specificamente dettate per i procedimenti disciplinari dal d.lgs. n. 165/2001, fatta salva l'esigenza che il procedimento adottato garantisca effettivamente il necessario contraddittorio. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto corretta la valutazione e la procedura seguita dall'amministrazione scolastica). Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenzialiPotrebbe interessarti |