Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari: stop alla sospensione feriale dei termini
06 Luglio 2023
La vicenda trae origine dalla richiesta del padre che in sede di reclamo, in riforma del provvedimento impugnato, chiede:
La corte d'appello rigetta il reclamo, conseguentemente il padre ricorre per cassazione. La moglie eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché notificato tardivamente, oltre 6 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata, ritenendo che al procedimento in questione non s'applichi la sospensione feriale dei termini, sulla base dell'art. 83, c.3, lett. a) d.l. n. 18/2020. L'eccezione è fondata. La S.C riprendendo la norma sull'emergenza Covid19, evidenzia come essa per chiaro tenore letterale sottrae alla sospensione dei termini processuali le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”e stabilisce per le due tipologie di accertamento concernenti l'alimentare puro e l'alimentare da mantenimento una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico. Prosegue la Corte sottolineando come la normavada intesa con il significato che ad essa viene dato dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009, ove, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, i due istituti l'obbligazione alimentare e quella di mantenimento vengono accumunati. Il ricorrente ha replicato, adducendo che la causa ha per oggetto non solo la determinazione dell'assegno di mantenimento, ma anche la modifica del collocamento del minore, per inferirne l'inapplicabilità dell'art. 83 del decreto n.19/2020 sulla sospensione feriale del termini. Tale difesa è infondata. Invero, il fatto che la causa in esame abbia ad oggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamento del minore presso i due genitori non può legittimare la sospensione feriale dei termini, in ragione dell'intrinseca urgenza sottesa alle cause in tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dal predetto art. 83. Va altresì osservato che la domanda sulla modifica del collocamento del minore, si configura quale causa suscettibile d'urgente trattazione, o come causa rispetto alla quale la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione. In conclusione, considerata la mancata sospensione dei termini, il ricorso è inammissibile. |