Accollo esterno liberatorio: cosa si intende per «insolvenza» dell'accollante?

La Redazione
11 Luglio 2023

La Cassazione si sofferma, per la prima volta, sulla nozione d'insolvenza di cui all'art. 1274 c. 2 c.c. in relazione all'accollo esterno liberatorio, fornendone l'interpretazione secondo i criteri di correttezza e buona fede.

La nozione d'insolvenza utilizzata all'art. 1274 c. 2 c.c., che esclude la liberazione del debitore originario se il delegato o l'accollante era insolvente al momento dell'assunzione del debito, non è desumibile analogicamente da quella dettata dalla L.Fall. o dal CCI - norme improntate al principio della tutela della par condicio creditorum e non della tutela dell'affidamento del singolo creditore - ma è quella dell'insolvenza civile che si ritrova anche negli artt. 1186, 1299, 1313, 1626, 1868, 1943 e 1953 c.c. Di conseguenza, deve essere intesa come riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento, o all'accollante, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (compresa quella oggetto di delegazione od accollo).

È, quindi, sufficiente che si colleghi ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, situazione che deve essere valutata al momento dell'assunzione del debito originario da parte di un nuovo soggetto (delegato od accollante), senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.