Risarcimento danni: sussiste la responsabilità della compagnia aerea per inadeguatezza delle cure di primo soccorso al passeggero per lesioni da evento a bordo

La Redazione
La Redazione
10 Luglio 2023

La CGUE (6 luglio 2023, C-510/21) afferma che nel caso della somministrazione a un passeggero, a bordo di un aereo, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento» determina la responsabilità oggettiva della compagnia. Ai sensi della Convenzione di Montreal un insieme di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, costituisce un unico «evento»: nel caso di specie, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'aggravamento delle lesioni personali del passeggero non può essere contestata.

Nel corso di un volo operato da una compagnia aerea austriaca, una caffettiera contenente caffè caldo è caduta da un carrello di ristorazione e ha ustionato un passeggero. Cure di primo soccorso gli sono state prestate a bordo dell'aereo.

Il passeggero ha adito i giudici austriaci per ottenere il risarcimento dei danni e far accertare la responsabilità della compagnia aerea per tutti i danni futuri risultanti dall'aggravamento delle sue ustioni, dovuto all'inadeguatezza delle cure di primo soccorso prestate a bordo.

La compagnia aerea austriaca rileva che la domanda dev'essere respinta, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di due anni previsto dalla Convenzione di Montreal [1] per azioni di risarcimento danni relative a un evento verificatosi a bordo.

Il passeggero, per contro, ritiene la Convenzione di Montreal non applicabile, per il motivo che le cure di primo soccorso prestate a bordo non rientrano nella nozione di «evento» ai sensi di tale convenzione. A suo parere sarebbe applicabile il termine di tre anni previsto dal diritto austriaco e l'azione non sarebbe quindi tardiva.

Pertanto, al fine di chiarire per quali danni la compagnia aerea possa essere considerata responsabile, la Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia se la somministrazione a un passeggero, a bordo di un aereo, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi della convenzione di Montreal, debba essere considerata rientrante in tale evento.

La Corte di giustizia risponde in senso affermativo. Essa osserva che non è sempre possibile attribuire il verificarsi di un danno a un evento isolato qualora tale danno sia la conseguenza di un insieme di eventi interdipendenti. Pertanto, in presenza di un insieme di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale insieme deve essere considerato costitutivo di un unico «evento», ai sensi della Convenzione di Montreal.

Nel caso di specie, tenuto conto della continuità spaziale e temporale che unisce la caduta di tale caffettiera alle cure di primo soccorso fornite al passeggero in tal modo leso, l'esistenza di un nesso di causalità tra tale caduta e l'aggravamento delle lesioni personali provocate da detta caduta, conseguito alla somministrazione di cure di primo soccorso inadeguate, non può essere contestata.

Tale interpretazione è inoltre conforme agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal, che prevede un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei al fine di garantire la protezione dei passeggeri preservando al contempo un giusto equilibrio con gli interessi delle compagnie aeree. La circostanza che la compagnia aerea sia venuta meno ai propri obblighi di cura e diligenza non può mettere in discussione tali conclusioni: ai fini della qualificazione come «evento», è sufficiente che l'accadimento che ha causato la lesione personale di un passeggero si sia prodotto a bordo.

__________________________________________________________________________________

[1] Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38).