Rifiuto e revoca dello status di rifugiato: lo straniero condannato deve costituire un pericolo reale, attuale e grave per lo Stato UE ospitante

La Redazione
10 Luglio 2023

La CGUE con tre sentenze (cause C-8/22, C-663/21 e C-402/22) del 6 luglio 2023 ha statuito in merito alla circostanza tale per cui uno Stato membro possa revocare lo status di rifugiato a uno straniero che commetta un grave reato per cui è intervenuta una sentenza passata in giudicato. Secondo la CGUE, non è sufficiente commettere un reato per poter disconoscere la protezione internazionale a chi fugge dal proprio Paese d'origine, poi accolto in uno Stato membro dell'UE, ma appare richiesto un elemento aggiuntivo, ossia la circostanza che il cittadino interessato di un paese terzo costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova.

La Corte di giustizia è stata investita di tre domande di pronuncia pregiudiziale distinte, nell'ambito di controversie (in Belgio, in Austria e nei Paesi Bassi) tra cittadini di paesi terzi e un'autorità nazionale. Si tratta, più precisamente, di contestazioni di decisioni di revoca o rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato riguardanti cittadini di paesi terzi condannati per un reato che le autorità competenti ritengono sia di particolare gravità. Tale possibilità di revoca/rifiuto è prevista dal diritto dell'Unione nell'ipotesi in cui, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato «di particolare gravità», l'interessato costituisca un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova.

Nella causa C-8/22, le questioni sottoposte alla Corte dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio) vertono sul nesso tra una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e la sussistenza di un pericolo per la comunità, nonché sulla portata e sull'estensione dell'esame della sussistenza di un siffatto pericolo.

La Corte dichiara che la sussistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest'ultimo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità. Infatti, una misura di revoca è subordinata al soddisfacimento di due condizioni distinte vertenti, da un lato, sul fatto che il cittadino interessato di un paese terzo sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e, dall'altro, sul fatto che sia stato dimostrato che tale cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova. Essa precisa che la misura di revoca contestata può essere adottata solo qualora il cittadino interessato di un paese terzo costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova.

La Corte aggiunge che spetta all'autorità competente procedere, per ciascun caso individuale, a una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso di cui trattasi. Quando le due condizioni previste dal diritto dell'Unione sono soddisfatte, uno Stato membro dispone della facoltà di revocare lo status di rifugiato senza essere tuttavia tenuto ad esercitare tale facoltà: quest'ultima deve essere esercitata nel rispetto, segnatamente, del principio di proporzionalità.

È proprio alla luce di tale principio e del necessario bilanciamento tra gli interessi del rifugiato e quelli dello Stato membro in considerazione del pericolo che l'interessato potrebbe rappresentare per la comunità che la Cour administrative (Corte amministrativa, Austria) interroga la Corte nella causa C-663/21.

Per quanto riguarda tale bilanciamento, la Corte sottolinea che la revoca dello status di rifugiato è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'autorità competente, che una siffatta misura sia proporzionata rispetto al pericolo che il cittadino interessato di un paese terzo rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova. Essa precisa, tuttavia, che tale autorità competente non è tenuta a prendere in considerazione, nell'ambito di tale bilanciamento, la portata e la natura delle misure alle quali tale cittadino di un paese terzo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese d'origine.

Infine, nella causa C-402/22, il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) interroga espressamente la Corte sulla nozione di «condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità» e chiede sulla base di quali criteri un reato possa essere considerato tale. La Corte rileva al riguardo che una misura di revoca/rifiuto può essere applicata solo al cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato le cui caratteristiche specifiche consentano di ritenerlo connotato da eccezionale gravità, in quanto rientrante fra i reati che pregiudicano maggiormente l'ordinamento giuridico della comunità interessata.

Tale livello di gravità non può, inoltre, essere raggiunto da un cumulo di infrazioni diverse di cui nessuna, in quanto tale, costituisca un reato di particolare gravità. La valutazione di detto livello di gravità implica una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso di cui trattasi quali, in particolare, la natura nonché il quantum della pena comminata e, a fortiori, della pena inflitta, la natura del reato commesso, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, l'intenzionalità, o meno, del reato, la natura e l'entità dei danni causati da detto reato o ancora il tipo di procedura penale applicata per reprimere il medesimo reato.