Il cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale: si rafforza la tesi dell’ammissibilitàFonte: Trib. Terni , 22 giugno 2023
12 Luglio 2023
Il Tribunale Ordinario di Terni, afferma la possibilità per i coniugi di presentare congiuntamente, in un unico contesto processuale, sia la domanda di separazione sia quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale di Terni, in via preliminare, ritiene – con una motivazione non particolarmente convincente – di non proporre la richiesta di rinvio pregiudiziale nella misura in cui la questione controversa attiene alla pronunzia di divorzio e non a quella di separazione e, pertanto, l'applicazione dell'art. 363-bis c.p.c. determinerebbe la sospensione di un procedimento, rallentando la pronunzia sulla domanda di separazione che, invece, deve essere oggetto di immediata decisione. La sentenza appare di particolare rilievo in quanto, oltre a ricostruire i contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito sviluppatisi sul punto, offre nuove argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio. In primo luogo, i giudici ternani invocano l'argomento letterale, evidenziando che l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di cumulo “negli atti introduttivi del procedimento” e, dunque, senza alcun espresso limitante riferimento ai procedimenti contenziosi. In questo contesto viene inoltre ribadito che l'art. 473-bis.51 c.p.c., nel disciplinare la domanda congiunta relativa “ai procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c.”, utilizza il vocabolo “procedimenti” rendendo in tal modo possibile il cumulo in via consensuale per tutti i procedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.47 c.p.c. e, dunque, anche per i procedimenti di separazione e divorzio. In secondo luogo, il Tribunale di Terni sottolinea che solo ritenendo ammissibile il cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio risulta possibile concretizzare l'obiettivo riformatore della celerità processuale e del rispetto dell'esigenza di economia processuale. Infatti, la soluzione opposta – e, quindi, la necessità di azionare due distinti procedimenti – “oltre a sottoporre le parti e i difensori ad un doppio accesso al Tribunale, impone l'emissione di due decreti di fissazione dell'udienza, adempimento che nei Tribunali interessati da rilevanti carichi di ruolo può intervenire anche a molti mesi dalla presentazione della domanda, con effetto di differire la definizione del successivo divorzio”, senza contare la duplicazione degli adempimenti per il Tribunale conseguenti a due differenti iscrizioni a ruolo. In terzo luogo, non vi sarebbero ostacoli normativi, nell'ambito del rito unitario della famiglia, tali da impedire la pronunzia di una sentenza parziale di separazione con rinvio ad una successiva udienza per la valutazione sul divorzio. Da ultimo, anche l'argomentazione utilizzata dai detrattori dell'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio e fondata sulla nullità degli accordi che, in sede di separazione, contengono patti volti a regolare gli effetti dello scioglimento del vincolo matrimoniale risulta, a parere del giudice ternano, essere superabile nella misura in cui, da un lato, il fondamento di tale nullità di matrice giurisprudenziale appare in fase di superamento – anche grazie ad una progressiva valorizzazione dell'autonomia negoziale delle parti – e, dall'altro lato, la predetta argomentazione “finisce per sovrapporre piani diversi: il piano processuale e quello sostanziale”. La sentenza in commento non si limita a riproporre le argomentazioni già utilizzate dai sostenitori dell'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio arricchendone i contenuti ed ampliandone la portata argomentativa, ma offre anche due ulteriori argomentazioni: una sistematica, l'altra metagiuridica. Sotto il profilo sistematico viene evidenziato che, essendo possibile per le parti raggiugere un accordo per entrambi i procedimenti, quello di separazione e quello di divorzio, in presenza di domande cumulate proposte in sede giudiziale, allora, se si vuole mantenere la coerenza del sistema, appare necessario ammettere anche che tale accordo sia possibile ex ante, proponendo domanda congiunta e cumulata. Infine, il Tribunale di Terni evidenzia anche come “la possibilità di presentare un unico ricorso con domande cumulate permetterà ai coniugi di definire in un solo contesto, con l'ausilio dell'unico difensore o dei rispettivi difensori, l'intera fase dissolutiva del matrimonio, con risparmio di energie anche e soprattutto emotive”, limitando, almeno temporalmente, il doloroso percorso conseguente alla rottura coniugale. |