La questione di giurisdizione sull’azione a tutela della maternità contro lo Stato italiano

Redazione Scientifica
12 Luglio 2023

Al giudice non compete sindacare il "quando" e il "quomodo" in cui lo Stato esplica la potestà legislativa.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione civile si sono pronunciate sul regolamento preventivo di giurisdizione, nell'ambito di un giudizio avanti il Tribunale di Venezia proposto nei confronti sia dello Stato italiano, sia del Consiglio Distrettuale di Disciplina (C.D.D.) del Veneto.

La ricorrente chiede, rispettivamente: a) la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali per la mancanza di una disciplina normativa a tutela della maternità anche per le donne avvocato, libere professioniste; b) la condanna del C.D.D. del Veneto alla rifusione delle spese sostenute per la difesa per l'attività professionale svolta nel procedimento disciplinare aperto su un atto di opposizione all'archiviazione che aveva dovuto redigere a breve distanza dalla maternità, non potendosi avvalere di sospensione dei termini processuali.

Sulla questione di giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano, la ricorrente fa valere la lesione di un diritto fondamentale della persona a causa del vuoto normativo, ossia il diritto della madre lavoratrice libera professionista di godere di un congedo per maternità nei primi anni di vita del figlio e del primario diritto del neonato di stare con la mamma nei primi mesi di vita.

Al riguardo, la Corte chiarisce che l'oggetto della controversia riguarda la censura avverso le modalità e i contenuti dell'esercizio della funzione legislativa, che, pertanto, esula dall'ambito della giurisdizione sia del giudice ordinario, che del giudice amministrativo. Ciò perché al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, né si configura una situazione di interesse protetto affinché gli atti in cui la potestà sovrana si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto.

La Corte osserva che la domanda si fonda sulla non accoglibile prospettazione della titolarità di un potere conformativo della funzione legislativa dello Stato in sede giudiziaria. In altri termini, si chiede al Tribunale ordinario una pronuncia giurisdizionale sull'esercizio della potestà legislativa che non è proponibile dinanzi ad alcun giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore, che lo stesso esercita secondo il procedimento legislativo ivi stabilito.

In proposito, il Supremo Consesso richiama la sentenza Cass., sez. un., 17 aprile2009,n.9147, che esclude qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, ché si caratterizza per essere libero nei fini e, dunque, sottratto a qualsiasi sindacato giurisdizionale, e come tale inidoneo a determinare alcuna responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Invece sulla questione di giurisdizione relativa alla domanda proposta nei confronti del C.D.D. del Veneto, la ricorrente chiede il risarcimento del danno derivante dal comportamento tenuto dal C.D.D. del Veneto per il mancato rispetto dell'affidamento procedimentale cagionato dalla mancata valutazione degli scritti difensivi depositati in sede procedimentale. Perciò, osserva la Corte, non emergono atti o provvedimenti del C.D.D. del Veneto, ma il contegno serbato in violazione delle regole di correttezza e buona fede, nella conduzione dei rapporti con la ricorrente.

D'altra parte, la Corte precisa che il procedimento dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina, ha natura amministrativa, sulla base della funzione amministrativa di natura giustiziale svolta dal predetto Organo, come il procedimento dei Consigli dell'Ordine. È solo con il ricorso dinanzi al Consiglio nazionale forense (C.N.F.) che in materia di giustizia disciplinare è un giudice speciale, che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale. Di conseguenza, la domanda della ricorrente afferisce alla giurisdizione speciale del C.N.F., le cui decisioni sono ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite civili, e non può essere attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo dal procedimento disciplinare a cui afferisce.

Peraltro, la Corte evidenzia che il petitum sostanziale non riguarda provvedimenti del C.D.D., ma comportamenti riferibili allo stesso posti in essere in fase istruttoria, per cui rileva l'esercizio di una posizione di diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Tanto premesso le Sezioni Unite civili in accoglimento della eccezione della difesa dello Stato dichiarano il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano e la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta nei confronti del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto.