Esclusione per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio e poteri della Commissione aggiudicatrice
14 Luglio 2023
Il caso. Un operatore economico, escluso da una procedura di gara, impugna il provvedimento espulsivo deducendo, tra l'altro, che lo stesso sarebbe stato illegittimamente assunto dalla Commissione aggiudicatrice laddove il potere di adozione dell'atto sarebbe riservato unicamente al RUP.
Sui poteri del RUP e della Commissione. Il Collegio, rigettando la tesi del ricorrente, rileva, come sotto il profilo sostanziale, è indubbio che la determinazione in ordine all'ammissibilità dell'offerta spetti alla Commissione la quale, dopo aver attribuito all'offerta della ricorrente un punteggio non sufficiente a garantire il superamento della soglia di sbarramento indicata dalla lex specialis, ha proseguito correttamente con l'esame dell'unica altra offerta rimasta in gara.
Sotto il profilo formale, l'adozione di tutti gli atti con valenza esterna che non sono specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, tra cui il provvedimento di esclusione, è rimessa al RUP.
In ragione di questa distinzione tra profilo formale e sostanziale, il RUP procede all'esclusione del concorrente autonomamente o su impulso della commissione di gara, mutuando in quest'ultimo le ragioni addotte dall'organo che ha assunto la relativa iniziativa.
Conclusioni. In quanto frutto del mancato superamento della soglia di punteggio minimo previsto dalla lex specialis, la scelta sostanziale dell'esclusione del concorrente è rimessa alla Commissione, mentre spetta al RUP recepirne i contenuti nel provvedimento avente rilevanza esterna. |