L'istanza di mediazione volta ad impugnare la delibera assembleare e la domanda di merito devono essere simmetriche

Redazione scientifica
18 Luglio 2023

Una domanda processuale diversa che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione va considerata nuova rispetto a quella prospettata nella precedente sede.

A stabilirlo è il Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un condomino avente ad oggetto l'impugnativa di tutte le delibere adottate durante l'assemblea condominiale. Secondo la difesa attorea, l'atto impugnato sarebbe da ritenersi nullo perché adottato in assenza della maggioranza dei condomini, ed illegittimo perché imputava al ricorrente spese individuali e oneri condominiali già pagati.

Il Condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva, a ragion veduta, l'inammissibilità della domanda per decorso del termine ex art. 1137 c.c. per asimmetria tra la domanda di mediazione e l'atto introduttivo del giudizio. L'eccezione viene accolta dall'organo giudicante sulla base di un ragionamento logico-argomentativo consolidato. Il giudice osserva come la mediazione, esperita in precedenza, avesse impugnato le sole delibere di bilancio consuntivo degli anni 2019 e 2020; diversamente, il ricorso dinnanzi al Tribunale di Roma impugnava tutte le delibere adottate dal Condominio, sulla base di un vizio formale attinente le modalità di svolgimento della riunione in videoconferenza. Il tribunale precisa che in base all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 «l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa». Il contenuto del suddetto comma ricalca quello previsto nell'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali. Pertanto, a parere del giudice, «l'applicazione di detta norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione e fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali, diversamente dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore». Nel caso di specie, appare chiaro che i fatti narrati in fase di mediazione siano da considerarsi diversi rispetto a quelli riportati, successivamente, in giudizio e che i primi devono essere «corrispondenti, simmetrici a quelli che saranno poi esposti in fase processuale per le materie obbligatorie».

Il tribunale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite.

Fonte: dirittoegiustizia.it