Stabile organizzazione ai fini IVA: esclusa per il soggetto passivo destinatario di servizi senza struttura idonea con mezzi umani e tecnici nello Stato membro

La Redazione
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18 Luglio 2023

Con sentenza (C-232/2022), depositata il 29 giugno 2023, i giudici di Lussemburgo hanno escluso l'esistenza della “stabile organizzazione” in una controversia che coinvolge varie imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, ma giuridicamente indipendenti, in mancanza di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici nello Stato membro. Inoltre, la Corte aggiunge che quanto detto vale anche qualora il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di tale soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all'attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.

La controversia in esame ha ad oggetto un'impresa (società A) avente sede della propria attività economica in Svizzera ed è registrata ai fini dell'IVA in Belgio per le sue attività di vendita di prodotti a base di carbonio. La suddetta società, principale società operativa del gruppo societario, ha concluso un contratto di lavoro per conto terzi con una società belga (che per comodità chiameremo “B”) appartenente al medesimo gruppo societario, ma giuridicamente indipendente dalla prima società. Tuttavia, la società è finanziariamente legata in quanto B è detenuta al 99,99% da C, a sua volta detenuta al 100% da D, che possiede anche tutte le azioni di A.

A seguito di un controllo effettuato nel 2017, l'amministrazione tributaria belga ha ritenuto come la società svizzera disponesse di una stabile organizzazione in Belgio ai sensi della normativa in materia di IVA; conseguentemente, le prestazioni di servizi realizzate dalla società B per tale società durante il periodo tra il 2014 al 2016 devono essere ritenute localizzate in Belgio e assoggettate dunque all'IVA in tale Stato.

Con le sue questioni, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia se l'art. 44 della direttiva IVA e l'art. 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo destinatario dei servizi, la cui sede d'attività economica è stabilita extra-UE, disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando il soggetto passivo prestatore dei servizi realizzi in favore di tale soggetto varie prestazioni, che concorrono all'attività economica del soggetto destinatario in tale Stato membro, e i mezzi umani e tecnici dell'eventuale stabile organizzazione appartengano al prestatore dei servizi.

Partendo dall'art. 44 della direttiva IVA, questa stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi forniti a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Però, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo localizzata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è quello in cui è collocata la stabile organizzazione.

L'articolo 44 della direttiva IVA determina il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi, stabilendone uniformemente il luogo di collegamento fiscale, con l'obiettivo di evitare conflitti di competenza da cui possano derivare doppie imposizioni e la mancata imposizione di ricavi.

Il legislatore europeo ha ritenuto come punto di collegamento prioritario, in riferimento al luogo della prestazione di servizi forniti ad un soggetto passivo, la sede della sua attività economica, in quanto quest'ultima come criterio oggettivo, semplice e pratico, garantisce una grande certezza giuridica. Diversamente, il collegamento alla stabile organizzazione del soggetto passivo previsto dall' art. 44, seconda frase, della direttiva IVA, è un collegamento di importanza secondaria che rappresenta una disposizione derogatoria alla regola generale e lo si tiene in considerazione purché vengano soddisfatte alcune condizioni.

Pertanto, come constatato dai giudici di Lussemburgo, l'assunzione di un luogo di stabilimento diverso da quello in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica opera esclusivamente nell'ipotesi in cui tale sede non porti ad una soluzione razionale o generi un conflitto con un altro Stato membro. Infatti, la presunzione che le prestazioni di servizi siano fornite nel luogo dove il beneficiario ha stabilito la sede della propria attività economica permette di evitare, sia alle autorità competenti degli Stati membri sia ai prestatori di servizi, di realizzare ricerche complesse al fine di determinare il punto di collegamento fiscale.

Con riferimento, invece, alla definizione di stabile organizzazione, l'art. 44 della direttiva IVA, in conformità all'art. 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, chiarisce che si tratta di un'organizzazione che possiede un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di tale organizzazione.

Riguardo al fatto che il prestatore e il destinatario dei servizi sono collegati e, in particolare, che le società appartengono allo stesso gruppo, pur essendo giuridicamente indipendenti l'una dall'altra, occorre tenere conto del fatto che la stessa Corte in passato ha affermato che la qualificazione di “stabile organizzazione” deve essere valutata secondo la realtà economica e commerciale. Dunque, la circostanza tale per cui il prestatore e il destinatario dei servizi siano collegati, a motivo del fatto che appartengono al medesimo gruppo societario, non rileva.

Parimenti, ai fini della sussistenza di “stabile organizzazione” non rileva il fatto che nel caso di specie la società svizzera si servi, ai fini della prestazione, mezzi umani e tecnici che appartengono alla società belga. Per poter sostenere il contrario, si dovrebbe dimostrare che la società svizzera abbia un accesso permanente e immediato ai mezzi tecnici e umani, come se fossero propri.

In conclusione, la CGUE afferma che l'art. 44 della direttiva IVA e l'art. 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che non sussiste stabile organizzazione per il soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede sia localizzata fuori dall'Unione Europea, se non dispone nello Stato membro di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di tale soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi e una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all'attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro.