Convenzioni quadro: determinatezza dell'oggetto e stipula del soggetto aggregatore

Redazione Scientifica
18 Luglio 2023

La Direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi agisce, quale soggetto aggregatore, anche per la stipula di convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 1, comma 455, l. n. 296/2006. In quest'ultime, la determinatezza dell'oggetto è ravvisabile quando vengono formulate “indicazioni di fabbisogno” sulla base di dati non contestati nella loro attendibilità.

In base all'art. 498-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (richiamato nella specie anche negli atti di gara), la Direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi agisce - in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66/2014 (convertito, con modificazioni, nella l. 23 giugno 2014, n. 89) - anche per la stipula di convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, comma 455 della l. n. 296/2006 nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti e delle società in house; ai sensi dell'art. 498 ter del citato regolamento regionale possono, poi, aderire a tale convenzioni anche gli enti locali e le loro forme associative e le altre Amministrazioni Pubbliche aventi sede nel territorio regionale.

Nelle convenzioni quadro la determinatezza dell'oggetto dell'appalto è ravvisabile quando vengono formulate “indicazioni di fabbisogno” sulla base di dati la cui attendibilità non è stata efficacemente contestata.

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