PPT: alcuni chiarimenti sull'obbligo di deposito telematico degli atti

Redazione scientifica
17 Luglio 2023

L'art. 1 del Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 stabilisce che il deposito degli atti processuali elencati nella stessa norma “avviene esclusivamente mediante il Portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150”.

L'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente”, che ricorre anche nell'art. 111-bis, comma 1, c.p.p., sembra imporre l'uso del “Portale del processo penale telematico”, sicché, dal 20 luglio 2023, data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto ministeriale ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale, salvo rinvii, non potranno più essere ricevuti depositi telematici via PEC.

L'impiego esclusivo del portale del processo penale sembra escluso solo nei casi di malfunzionamento attestato da DGSIA (art. 175-bis c.p.p.) e di deposito personale della parte privata (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.).

L'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022, invero, fissa il momento di entrata in vigore dell'art. 111-bis c.p.p. facendo riferimento all'adozione del Decreto Ministeriale con cui sono fissati i termini transizione al nuovo regime di deposito previsto dal comma 3 della stessa disposizione.

Tale Decreto Ministeriale sembrerebbe essere proprio quello adottato dal Ministro della Giustizia il 4 luglio 2023. Dunque, l'art. 111-bis c.p.p. sarebbe in vigore dal 20 luglio 2023.

La violazione dell'art. 111-bis c.p.p., però,- dunque l'utilizzo di modalità diverse di deposito - non è causa di inammissibilità dell'atto depositato diversamente. Proprio questo, del resto, era l'intendimento del legislatore che con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto il processo penale telematico, salvo che per le impugnazioni.

Se l'impugnazione è presentata con modalità non più consentite, infatti, l'inammissibilità dell'atto sembra derivare dal combinato disposto degli artt. 591, lett. c), 582, 111-bis c.p.p.

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