Il carattere eccezionale della norma ex art. 75, comma 3, CCII
19 Luglio 2023
In una procedura di omologa di concordato minore, il Giudice delegato rileva che quest'ultima è senza dubbio una procedura di natura concorsuale e, quindi, ha natura universale e deve comprendere tutti i beni del debitore.
Il principio di universalità della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. – in forza della quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed eventuali limitazioni possono essere ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge – non è suscettibile di essere superata dalla natura “libera” del contenuto del piano di concordato, non potendosi pertanto sottrarre un bene del debitore (peraltro, nel caso di specie, non strumentale alla sua attività imprenditoriale) alla garanzia patrimoniale fornita ai creditori.
Prosegue il Giudice: “a tale regola fa eccezione solo la ipotesi di bene strumentale alla continuazione della attività, ipotesi per la quale la legge consente di non prevedere la liquidazione del cespite e di pagare il prestito per il quale il bene è costituito a garanzia secondo l'originario piano di ammortamento (art. 75, comma 3, CCI…)”.
L'eccezionalità della norma di cui al comma terzo dell'art. 75 del d.lgs. n. 14/2019 si ricava dal fatto che essa rappresenta l'unica ipotesi di deroga al suddetto principio di universalità; “se la legge avesse voluto rendere sempre possibile, anche in assenza di piano para concordatari, sottrarre alcuni beni alla garanzia offerta ai creditori (…) o mantenere nel proprio patrimonio dei beni con pagamento del il finanziamento contratto per l'acquisto di tali beni in corso di regolare ammortamento, anche qui in lesione della par condicio creditorum, non avrebbe avuto senso inserire la previsione di cui all'art. 75 comma 3 CCI”.
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