Il D-DAY- anzi no

Gian Luca Totani
20 Luglio 2023

Il contributo prende in esame le novità in tema di deposito degli atti del processo penale mediante PDP, valorizzando il contenuto dei provvedimenti succedutisi in questi ultimi giorni.Attraverso una lettura ragionata delle norme che disciplinano i vari canali di deposito riservati ai difensori, lo scritto si propone di fornire elementi chiarificatori utili allo svolgimento delle attività difensionali.

Il d.m. 4 luglio 2023

Come noto nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023 è stato pubblicato un Decreto a firma del Ministro della Giustizia, con il quale viene ampliato il novero degli atti depositabili tramite Portale dei Depositi atti Penali.

Benchè l'ampliamento del numero di atti da depositare sul portale e più in generale l'avanzamento delle possibilità tecniche dirette all'attuazione del processo penale telematico siano già da tempo oggetto di espressa indicazione normativa, l'elenco contenuto nel decreto, ormai denominato Decreto dei 103 atti, ha generato sconcerto e scatenato grande preoccupazione tra gli operatori. Gli uffici giudiziari sono parsi all'oscuro della novità e totalmente ignari dello strumento (eccezion fatta per le Procure, già da tempo destinatarie di depositi mediante tale mezzo). Gli avvocati, a loro volta, hanno manifestato dubbi e contrarietà rispetto al modo di procedere, temendo che il carico di una tale impreparazione degli uffici, in uno con le note criticità che tale mezzo ha mostrato da sempre, si riversasse sull'attività difensiva e dunque sui cittadini coinvolti nel processo penale, mettendo in pericolo diritti fondamentali, essenza stessa del diritto di difesa.

Perché, è bene ricordarlo, per gli atti indicati nel decreto 4 luglio, il Portale viene indicato come canale esclusivo di deposito [……], imponendo una stretta, francamente eccessiva rispetto alla previsione normativa (peraltro di rango superiore) di cui al comma 6-ter dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, norma cornice, al cui interno si colloca l'elaborazione normativa in esame. Tale comma 6-ter recita infatti «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis».

Si è da molti rilevato come l'espressione “è consentito”, collidesse con il testo del decreto ove invece si stabilisce che «[…] il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 […]». L'evidente antinomia lessicale potrebbe però essere superata attribuendo all'espressione “è consentito” la valenza di una possibilità tecnologica, una facultas tecnica, prima non permessa, oggi legittimata.

Una siffatta lettura armonizzerebbe la complessiva interpretazione dell'art. 87 che, in un'ottica ed in una prospettiva di unico binario previsto dalla riforma per i depositi, colloca nel comma 6-ter lo spazio per ampliare il numero degli atti depositabili con le modalità di cui al comma 6-bis, modalità espressamente riconosciute dalla norma come esclusive.

Il Decreto impone(va) tale esclusività ai soli difensori, enucleando una serie di atti ad essi riconducibili, con una scelta, certamente discutibile, che denuncia la scelta di un progressivo avanzamento del Processo Penale Telematico, per parti e non per fasi, certamente comprensibile per la maggior dimestichezza forzosamente acquisita dagli avvocati in questi anni, ma innegabilmente penalizzante per i difensori rispetto alla parte pubblica, maggiormente preservata dai rischi insiti nel novum.

Le specifiche tecniche

L'11 luglio il DGSIA ha emanato un provvedimento contenente le specifiche tecniche inerenti i depositi a portale, fornendo così un importante corredo esplicativo al Decreto poc'anzi pubblicato.

Oltre a definire, come di consueto, la nomenclatura tecnico giuridica, e richiamare le modalità di formazione degli atti e di deposito degli stessi, procedure ormai appartenenti al bagaglio professionale di ogni difensore, il provvedimento enuclea alcuni concetti di rilievo, che vale qui la pena di sottolineare.

All'art. 5 punto 5) viene precisato come l'atto abilitante debba essere allegato al deposito della nomina alla Procura della Repubblica, solo ove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415-bis c.p.p. Tale indicazione, presente sin dal provvedimento DGSIA del 24.02.2021, viene reiterata senza alcun ampliamento o propalazione del concetto di atto abilitante ad altre fasi o momenti differenti da quello specificamente previsto: l'estensione del novero degli atti depositabili nel corso delle fasi processuali aveva fatto temere una dilatazione della necessità di corredare il deposito della nomina con l'atto abilitante. Così evidentemente non sarà, in linea con la funzione e la ragione stessa di dovere documentare – solo in una fase particolarmente delicata, coperta dal segreto istruttorio – la conoscenza (legittima) del procedimento nel quale di incardina la nomina a difensore.

Al punto 1) dell'art. 2 viene perimetrato l'ambito di applicazione del provvedimento, e dunque dei depositi tramite PDP agli atti depositati “al di fuori del contesto di udienza”. Viene così esplicitato ciò che già si poteva ricavare da una lettura congiunta del Decreto, del codice di procedura penale vigente e delle norme riformatrici c.d. “Cartabia” non ancora in vigore: non siamo in presenza del processo penale telematico, non sono ancora in opera i meccanismi processuali di formazione e deposito degli atti previsti dai riformati artt. 110 e ss. c.p.p. Stiamo avanzando per gradi, negli spazi concessi dalla normativa transitoria della riforma, nel tentativo di armonizzare gli stessi con le norme processuali, certamente ancora in vigore.

Degno di nota infine l'art. 7, laddove al punto 5) viene esplicitata la possibilità per il difensore di ricevere a mezzo posta elettronica (ordinaria) comunicazione delle variazioni di stato del deposito, senza necessità di consultare il portale continuamente in attesa dell'“accoglimento” del deposito medesimo; sarà necessario a tale scopo configurare la propria mail nella sezione “preferenze” del portale medesimo.

Il d.m. 18 luglio e la sospensione dell'esclusività

Il coro di proteste motivate soprattutto dalla preoccupazione per i rischi connaturati ad un così drastico cambiamento, non preceduto da un ragionevole periodo di formazione per gli uffici sono state canalizzate in un documento prima, ed in una lettera al Ministro poi, dall'Unione Camere Penali Italiane; si è dunque potuto assistere ad una presa d'atto, tradottasi nell'emanazione del Decreto Ministeriale 18 luglio 2023 (pubblicato nella G.U. n. 166 del 18.07.2023).

Con questo Decreto si è inteso collocare il contenuto del precedente provvedimento nel paradigma della sperimentazione, rendendo dunque il deposito tramite portale di tutti i 103 atti, solo facoltativo. Quantomeno sino al «quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150», intendendosi così allineare anche tale forma di deposito al verificarsi della condizione sospensiva, già prevista dalla normativa primaria quale requisito attuativo del processo penale telematico.

Certamente il deposito in forma cartacea rimane consentito dall'art. 87 comma 4 delle norme transitorie alla riforma Cartabia, laddove viene prevista l'espressa vigenza di una serie di articoli del codice di procedura penale, nella formulazione attuale e dunque con modalità di deposito degli atti in forma “codicistica”. Si prevede infatti che ciò possa avvenire sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3. Dunque per gli atti espressamente riferibili a tale elencazione, su tutti le impugnazioni (cautelari ed ordinarie), rimane legittimo il deposito “tradizionale”.

Qualche dubbio invece non può che manifestarsi sulla possibilità di utilizzo della PEC con riferimento al deposito degli atti elencati nel Decreto del 4 luglio.

Difatti se è pur vero che tale canale di deposito parrebbe ancora ammissibile in virtù della vigenza della previsione dell'art. 87-bis delle norme transitorie predette, introdotto nel d.lgs. n. 150/2022 in sede di conversione del d.l. 162/2022, secondo la quale «[…] gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», è altrettanto vero che quelli del d.m. 4 luglio (i 103 atti) vengono dal Decreto stesso collocati nell'alveo dell'art. 87 comma 6-bis, venendo così automaticamente esclusi dal perimetro di applicabilità dell'art. 87-bis (e dunque di efficacia dei depositi avvenuti a mezzo PEC).

Probabilmente vi è lo spazio per effettuare qualche ragionamento sui rapporti tra fonti normative di grado differente, così come si può pensare ad una lettura “salvifica” di tale modalità di deposito, molto utile, soprattutto nel caso emblematico delle impugnazioni da depositarsi fuori Foro, stante l'abrogazione dell'art. 582 comma 2 c.p.p., lettura basata su una certa, conservatrice, voluntas legis, che non ha però considerato l'opportunità di intervenire sospendendo l'efficacia del Decreto 4 luglio, nella sua interezza, non solo nella parte relativa all'esclusività della modalità di deposito tramite Portale.

In conclusione

Allo stato l'unica certezza pare essere la facoltà di effettuare i depositi a mezzo portale per gli atti di cui all'elenco contenuto nel d.m. 4 luglio, accompagnata dall'obbligo (previgente) di depositare in siffatta maniera gli atti già da tempo previsti per la fase delle indagini preliminari (denunce, querele, nomine, rinunce al mandato e revoche, atti successivi all'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e 408-411 c.p.p.) cui si affianca la tradizionale modalità di deposito cartaceo in cancelleria per tutti gli atti previsti dalle norme codicistiche richiamate dall'art. 87 comma 4 del d.lgs. 150/2022.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario