Il bollettino di giugno 2023 della Corte di Giustizia e del Tribunale europeo

La Redazione
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20 Luglio 2023

Pubblichiamo il bollettino mensile della giurisprudenza europea: nello scorso mese di giugno, i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati su tematiche rilevanti quali il diritto al silenzio dell'indagato, la libera circolazione dei servizi sulle piattaforme digitali e dei lavoratori, il diritto di ogni persona a ricevere informazioni riguardanti date e finalità di consultazione dei propri dati personali. È stata poi nuovamente trattata la riforma della giustizia polacca del dicembre 2019, che, secondo la CGUE (C-204/21), viola il diritto UE in quanto non rispetta i requisiti di indipendenza e imparzialità dei giudici.

Riportiamo di seguito le sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale europeo che, in considerazione delle questioni di diritto affrontate, meritano particolare attenzione.

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE – Indagato e diritto al silenzio: legittimo il divieto di rilevare d'ufficio la violazione dell'obbligo di informazione, se garantiti i diritti di difesa

CGUE, Grande Sezione, 22 giugno 2023, C-660/21

Con sentenza C-660/21, la CGUE ha affermato che, relativamente alla protezione dei diritti fondamentali, il diritto dell'UE non osta, in linea di principio, al divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d'ufficio una violazione dell'obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al suo diritto di restare in silenzio. Tuttavia, è necessario anche che la persona indagata non sia stata privata della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio, e che detta persona abbia avuto, così come, eventualmente, il suo avvocato, il diritto di accedere al proprio fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole.

DIRITTO CIVILE – Dati personali: sussiste il diritto di ciascuna persona di ottenere dal titolare del trattamento le informazioni sulle date e sulle finalità di consultazione

CGUE, Sez. I, 22 giugno 2023, C-579/21

La CGUE, con la sentenza C-579/21 del 22 giugno 2023, chiarisce che la persona i cui dati personali sono stati consultati ha il diritto di ottenere, dal titolare del trattamento, tutte le informazioni riguardanti le date e le ragioni relative a tali operazioni di consultazione. La circostanza che il titolare del trattamento eserciti un'attività bancaria e che la persona i cui dati personali sono stati trattati in qualità di cliente del titolare del trattamento sia stata anche dipendente di detto titolare non incide, in linea di principio, sulla portata del diritto di cui tale persona beneficia.

DIRITTO PENALE – Mandato d'arresto europeo: il beneficio di non esecuzione facoltativa è applicabile al cittadino di un paese terzo che dimori o risieda in uno Stato membro

CGUE, Grande Sezione, 6 giugno 2023, C-700/21

La CGUE, con sentenza del 6 giugno 2023 (C-700/21), chiarisce che il diritto dell'UE osta a una normativa di uno Stato membro che escluda automaticamente dal beneficio di non esecuzione facoltativa del MAE qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, poiché siffatta normativa costituirebbe una disparità di trattamento. L'autorità giudiziaria deve poter valutare se il cittadino di un paese terzo sia sufficientemente integrato nello Stato membro di esecuzione e se esista quindi un legittimo interesse affinché venga eseguita nel territorio di quest'ultimo la pena inflitta nello Stato membro di emissione.

CONCORRENZA E PI – Aiuti di Stato: il Tribunale UE fa luce sul criterio dell'operatore in un'economia di mercato

Trib. UE, Sez. IX, 14 giugno 2023, T-79/21

Il Tribunale europeo, con sentenza del 14 giugno 2023 (T-79/21), ha confermato la decisione della Commissione secondo cui l'aiuto di Stato concesso dalla Francia attraverso l'Associazione per la promozione dei flussi turistici ed economici a una compagnia aerea low cost e alla sua controllata AMS era incompatibile con il mercato interno.

DIRITTO DEL LAVORO – Libera circolazione dei lavoratori: è discriminatoria la normativa che penalizza i lavoratori residenti in altri Stati membri rispetto ai lavoratori nazionali

CGUE, Sez. VII, 15 giugno 2023, C-411/22

Con sentenza del 15 giugno 2023, la CGUE (C-411/22) afferma che il diritto UE osta alla normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un indennizzo all'imposizione di una misura di confinamento da parte delle proprie autorità amministrative. Una siffatta normativa, infatti, può portare a una discriminazione indiretta dei lavoratori emigranti: il principio di libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

DIRITTO AMMINISTRATIVO – Piattaforme digitali: la libera circolazione dei servizi provenienti da altri Stati membri non può essere limitata da provvedimenti generali e astratti

Conclusioni Avv. Gen. Szpunar, 8 giugno 2023, C-376/22

L'Avv. Gen. Szpunar (conclusioni dell'8 giugno 2023, C-376/22) precisa che alle piattaforme di comunicazione possono essere imposti obblighi supplementari in altri Stati solo mediante provvedimenti adottati «caso per caso». Il diritto UE osta a che la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da altri Stati membri sia limitata da misure legislative generali e astratte. La direttiva sul commercio elettronico osta, in linea di principio, a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste nell'ordinamento del suo Stato d'origine. Inoltre, in base al principio del paese d'origine, un altro Stato membro può derogare alla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione solo attraverso provvedimenti adottati caso per caso.

GIURISDIZIONE – Pregiudizio dello stato di diritto: la riforma della giustizia polacca non rispetta i requisiti del diritto UE di indipendenza e imparzialità dei giudici

CGUE, 5 giugno 2023, C-204/21

La CGUE (5 giugno 2023, C-204/21) accoglie il ricorso della Commissione dichiarando che la riforma della giustizia polacca di dicembre 2019 viola il diritto UE. Il legislatore comunitario afferma che detta riforma incide direttamente sullo status e sull'esercizio delle funzioni di giudice, pregiudicandone l'indipendenza. La riforma vieta a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti comunitari relativi a un giudice indipendente e imparziale. Inoltre, viola il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, imponendo ai giudici l'obbligo di comunicare informazioni relative alle loro attività nell'ambito di associazioni o fondazioni.