Anomalia dell'offerta: il supporto della Commissione giudicatrice al RUP nella fase del sub-procedimento di verifica

21 Luglio 2023

In assenza di specifiche previsioni di forma, la richiesta di supporto - nella conduzione del sub-procedimento d'anomalia dell'offerta - da parte del Rup può essere formulata in qualunque modo, e nel caso specifico anche sostituita da una previsione di generale investitura della Commissione giudicatrice della fase istruttoria del sub-procedimento di verifica stesso, atteso che ciò che in concreto consente il rispetto delle previsioni in punto di competenza è la condivisione finale, da parte del Responsabile del procedimento, delle valutazioni espresse dalla Commissione nella formulazione del suo parere in ordine all'anomalia ovvero l'emersione, nella medesima sede e nei limiti in cui il Rup ne ravvisi la ricorrenza, di ragioni per discostarsi in tutto o in parte dal parere medesimo.

Il caso. La ricorrente adiva il Tar al fine di ottenere l'annullamento della Determinazione n. 5/2023, con cui veniva aggiudicata “la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro finalizzato all'espletamento del servizio di recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti contributivi scaduti”. La ricorrente deduceva l'illegittimità di tale provvedimento sulla base sulla base di tre motivi di ricorso, lamentando, con i primi due motivi, asserite violazioni procedimentali nella conduzione del sub-procedimento d'anomalia dell'offerta e, con il terzo motivo, l'erroneità nel merito del giudizio di congruità espresso nei riguardi dell'offerta della controinteressata.

La pronuncia del Tar Lazio. Il Tribunale, dopo aver dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, ha rilevato che sebbene il Rup sia competente in ordine al subprocedimento di valutazione di anomalia dell'offerta, tale competenza non è inderogabile, con la conseguenza che lo stesso Rup può, in concreto, delegare il relativo apprezzamento, di carattere eminentemente tecnico, proprio alla commissione giudicatrice, in considerazione della posizione che questa riveste nel procedimento di gara, in quanto composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Nelle procedure concorsuali da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Rup ha, invero, la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla Commissione giudicatrice” (Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2021, n. 3710).

Al riguardo è stato osservato dai giudici che l'art. 97 del d.l.gs. 50/2026, nel descrivere il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, fa sempre esclusivo riferimento al fatto che lo stesso è svolto dalla Stazione appaltante, senza ulteriori specificazioni. Ciò significa che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel regolare lo svolgimento di tale fase, che ben potrà quindi essere eventualmente affidata alla stessa Commissione di gara o anche ad una Commissione costituita ad hoc, qualora lo richieda la particolarità della gara, specie allorquando, come nel caso di specie, si tratti di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La competenza in materia di verifica della congruità dell'offerta non spetta, dunque, in via esclusiva al RUP. Il legislatore, lungi dal prevedere una competenza esclusiva del RUP in materia di verifica della congruità dell'offerta, ha in via astratta ammesso la possibilità di affiancare al RUP altri organi o soggetti ogni qualvolta la procedura di evidenza pubblica controversa presenti elementi di elevato tecnicismo che sconsigliano l'esercizio di competenze e di poteri discrezionali in via esclusiva da parte di organo monocratico, o quando l'esercizio della discrezionalità valutativa del RUP possa comportare conseguenze di indubbio rilievo per la gara, come nel caso della decisione di escludere o meno un operatore dal prosieguo della competizione” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2022, n.1559).

Tanto premesso, il Collegio ha sottolineato come, in assenza di specifiche previsioni di forma, la richiesta di supporto da parte del Rup possa essere formulata in qualunque modo – e nel caso specifico anche sostituita da una previsione, quale quella contenuta nella sopra citata determinazione n. 3/2022, di generale investitura della commissione della fase istruttoria del sub-procedimento di verifica – atteso che ciò che in concreto consente il rispetto delle previsioni in punto di competenza è la condivisione finale, da parte del responsabile del procedimento, delle valutazioni espresse dalla commissione nella formulazione del suo parere in ordine all'anomalia ovvero l'emersione, nella medesima sede e nei limiti in cui il Rup ne ravvisi la ricorrenza, di ragioni per discostarsi in tutto o in parte dal parere medesimo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 3 luglio 2020, n. 7648).

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