Contratto di parcheggio a pagamento e obbligo di custodia

La Redazione
25 Luglio 2023

Se il contratto di parcheggio sottoscritto dal proprietario di un'autovettura è a titolo oneroso, deve ritenersi compresa al suo interno l'obbligazione di custodia del mezzo? I chiarimenti della Corte di Cassazione. 

Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento – che si conclude non appena l’automobilista ritira il biglietto dalla macchinetta e accede all’area riservata – implica di per sé l’obbligo di custodia del mezzo.

La responsabilità del gestore del parcheggio è dunque automatica per il semplice fatto che il contratto si è perfezionato.

Il gestore del parcheggio è tenuto a risarcire il furto dell’auto a meno che non dimostri che, prima della conclusione del contratto (ossia prima dell’ingresso nel parcheggio e del ritiro del ticket per il successivo pagamento) il cliente fosse stato informato, in modo chiaro, dell’esonero di responsabilità.

L'esonero da responsabilità dev'essere espressamente negoziato tra le parti e dev'essere previsto in un'apposita clausola indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente ha ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta. Tale clausola è da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.

Ne consegue che la mera apposizione di cartelli all'interno del parcheggio o di clausole sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio non sono sufficienti a escludere il diritto al risarcimento in caso di furto d'auto: simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso (conclusione da collocare nel momento in cui l'utente si presenta davanti alla sbarra di accesso) e, come tali, sono inidonee ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso.

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