Revoca degli atti di gara e presupposti per il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione

Redazione Scientifica
24 Luglio 2023

La revoca degli atti di gara interrompe il nesso causale tra l'annullamento degli atti di aggiudicazione precedentemente adottati e i danni subiti dall'aggiudicatario, per cui la domanda di risarcimento da mancata aggiudicazione della prima gara non può essere accolta.

Una società otteneva l'annullamento dell'aggiudicazione di un contratto di concessione; la p.a. aggiudicava nuovamente la concessione al precedente operatore, e la società in questione otteneva l'annullamento anche della seconda aggiudicazione. Nelle more del giudizio di appello, la p.a. revocava gli atti della prima gara e ne indiceva un'altra differente. La società impugnava anche questa determinazione, chiedendo il risarcimento per mancata aggiudicazione o per illecito precontrattuale.

Il TAR respingeva la domanda di annullamento della revoca, ritenendola debitamente motivata, ma accoglieva la domanda di risarcimento da mancata aggiudicazione della prima gara.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di prime cure, ha affermato che la revoca degli atti di gara interrompe il nesso causale tra l'annullamento degli atti di aggiudicazione precedentemente adottati, e i danni subiti dall'aggiudicatario. La situazione giuridica tutelabile sul piano risarcitorio è infatti unitaria e, di conseguenza, ove l'interesse giuridico pretensivo al conseguimento dell'aggiudicazione risulti paralizzato per effetto del provvedimento di autotutela che abbia vanificato lo stesso procedimento di gara, e questo sia passato indenne al vaglio di legittimità del giudice amministrativo, esso non potrà più essere addotto a fondamento di una azione risarcitoria ai fini del ristoro dei danni conseguenti al suo mancato soddisfacimento.

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