Trasferimento illecito dei figli: nell'interesse del minore, la giurisdizione può essere rimessa al giudice dello Stato UE in cui questi è stato trasferito

La Redazione
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24 Luglio 2023

La CGUE, con sentenza del 13 luglio 2023 (C-87/22), ha stabilito che, in caso di trasferimento illecito di un minore, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito del diritto di affidamento poiché il minore aveva la sua residenza abituale in tale Stato membro immediatamente prima del suo trasferimento verso un altro Stato membro da parte di uno dei genitori può eccezionalmente chiedere la rimessione della controversia a un'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro. Occorre tuttavia, tassativamente, che il minore abbia un legame particolare con tale altro Stato membro, che l'altra autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso e che la rimessione della causa corrisponda all'interesse superiore del minore.

Nel contesto di una separazione, una coppia slovacca che si era stabilita con i due figli minorenni in Austria si dà battaglia legale relativamente al diritto di affidamento e al luogo di residenza dei figli.

Dopo che la madre li aveva portati a vivere con lei in Slovacchia, il padre ha chiesto a un'autorità giurisdizionale slovacca, sulla base della Convenzione dell'Aia sulla sottrazione internazionale di minori, di disporre il ritorno dei figli presso il suo domicilio, in Austria.

Inoltre, dato che fino ad allora l'affidamento dei figli era stato congiunto, egli ha chiesto a un'autorità giurisdizionale austriaca di concedergli il loro affidamento esclusivo.

La madre dei minori ha adito detta autorità giurisdizionale austriaca affinché quest'ultima chiedesse a un'autorità giurisdizionale slovacca di dichiararsi competente in materia di diritto di affidamento dei minori. A seguito dell'accoglimento di tale domanda da parte dell'autorità giurisdizionale austriaca, il padre ha interposto appello.

È in tale contesto che l'autorità giurisdizionale austriaca d'appello chiede alla Corte di giustizia di interpretare il «regolamento Bruxelles II bis» [1] che stabilisce a livello dell'Unione regole di competenza per quanto riguarda, in particolare, il diritto di affidamento.

Secondo tale regolamento sono, in linea di principio, competenti a conoscere di una controversia relativa al diritto di affidamento le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui l'autorità giurisdizionale è adita. Infatti, a causa della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano generalmente nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell'interesse del minore.

Tuttavia, in caso di trasferimento illecito del minore, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima di tale trasferimento conservano, in linea di principio, la loro competenza, e ciò al fine di dissuadere dal procedere a siffatti trasferimenti.

In via eccezionale, il regolamento prevede altresì che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito del diritto di affidamento possa chiedere la rimessione della controversia a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, qualora essa sia più adatta a trattare tale caso e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore.

Nella presente causa si pone la questione di stabilire se tale facoltà possa essere esercitata anche in caso di trasferimento illecito del minore.

Con sentenza pronunciata il 13 luglio 2023, la Corte ha risposto in senso affermativo: l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito del diritto di affidamento a causa del fatto che il minore aveva la sua residenza abituale in tale Stato membro immediatamente prima del suo trasferimento verso un altro Stato membro da parte di uno dei genitori può eccezionalmente chiedere la rimessione della controversia a un'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro.

Ciò presuppone che il minore abbia un legame particolare con tale altro Stato membro, che detta altra autorità giurisdizionale sia, a giudizio dell'autorità giurisdizionale competente, più adatta a trattare il caso, e che la rimessione della controversia corrisponda all'interesse superiore del minore.

Tali condizioni cumulative sono tassative. Ciò premesso, in sede di esame delle ultime due condizioni, l'autorità giurisdizionale competente deve prendere in considerazione l'esistenza di un procedimento di ritorno di tale minore, avviato in forza della Convenzione dell'Aia sulla sottrazione internazionale di minori e che non sia ancora stato oggetto di alcuna decisione definitiva nello Stato membro in cui detto minore è stato illecitamente trasferito.

A tale riguardo, l'autorità giurisdizionale competente deve tenere particolarmente conto, alla luce delle disposizioni di detta convenzione, dell'impossibilità temporanea delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro di adottare una decisione nel merito del diritto di affidamento, conforme all'interesse del minore, prima che l'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro, investita della domanda di ritorno del minore, si sia pronunciata, quanto meno, su quest'ultima.

[1] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).