Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione: per il riconoscimento di una sentenza straniera in Italia si applica la Convenzione dell'Aja
26 Luglio 2023
La Corte d'appello di Bologna rigettava la domanda di accertamento dei requisiti di riconoscimento di una sentenza emessa dal Tribunale straniero di Butirskiy - Città di Mosca (Federazione Russa) che stabiliva l'affidamento dei due figli alla madre. La Corte affermava che ostava al riconoscimento della sentenza straniera la carenza del presupposto, di cui all'art. 64, lett. a), l. n. 218/1995, ossia la circostanza che la Federazione Russa non costituiva lo Stato di residenza abituale dei minori, nonché la decadenza dal potere di sollevare l'eccezione di difetto di competenza giurisdizionale del giudice straniero dinanzi al giudice italiano, ai sensi dell'art. 4, della medesima legge.
Nell'ambito del giudizio promosso avanti la Corte di cassazione, la prima sezione civile ha rimesso il ricorso alle sezioni unite per stabilire “se, nell'ambito di un giudizio di riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della "competenza giurisdizionale" di quest'ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione oppure se la stessa possa essere sollevata di ufficio da quest'ultimo”.
Le sezioni unite hanno chiarito che in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, come nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, cui rinvia l'art. 42, l. n. 218/1995, quale disciplina internazionale ratificata dallo Stato italiano e dalla Federazione Russa.
In particolare, in relazione al riconoscimento della sentenza straniera, trova applicazione la disciplina sostanziale di cui all'art. 23 della Convenzione e non dell'art. 64, l. n. 218/1995. La disposizione convenzionale citata contempla il riconoscimento di pieno diritto della sentenza straniera, salvo la ricorrenza di condizioni ostative, e segnatamente il fatto che la misura giurisdizionale non sia stata adottata dalla autorità giudiziaria dello Stato contraente di residenza abituale del minore. Invece, la legge italiana trova applicazione solo con riguardo alla procedura di riconoscimento.
D'altro canto, in merito alla consumazione del potere di eccepire l'incompetenza giurisdizionale richiamata nell'ordinanza interlocutoria, le sezioni unite chiariscono che la mancanza del presupposto di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 218/1995, quanto alla insussistenza della giurisdizione del giudice italiano per effetto della mancata sollevazione dell'eccezione di difetto della giurisdizione nel primo atto difensivo, cede il passo al criterio della residenza abituale del minore, contemplato dalla Convenzione. Ciò premesso le sezioni unite, nel respingere il ricorso, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ove, in base all'art. 42, l. n. 218/1995, trovi applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall'art. 23 della detta Convenzione, e non dall'art. 64 l. n. 218/1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall'art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana”. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenzialiPotrebbe interessarti |