Sospensione dei termini per le cause relative all’assegno divorzile? Il Tribunale di Roma dice sì
26 Luglio 2023
Nello specifico, la difesa chiedeva chiarimenti in merito all'applicabilità della sospensione feriale dei termini nel procedimento in corso in riferimento alla pronuncia della Cassazione n. 18044/2023 dove si legge che: «in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 3, convertito nella l. n. 27/2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla l. n. 742/1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92». L'ordinanza sottolinea dapprima il carattere isolato di tale affermazione e evidenzia che la medesima Corte di legittimità ha affermato che «in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18/2020, convertito con la l. n. 27/2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni» (Cass. ord. n. 5393/2023; conf. anche Cass. ord. n. 6693/2023, e più risalenti, nel medesimo senso, 1874/2019, n. 17750/2009: n. 8417/2000). Inoltre, considerando che la giurisprudenza prevalente sottolinea il carattere eccezionale dell'art. 3 l. n. 742/1969 nell'elencare tassativamente i procedimenti cui non si applica la sospensione dei termini, la deroga alla sospensione non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente indicate (ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti” (ex art. 92, ord. giud.). Infine, occorre ricordare che la pronuncia n. 18044/2023 «oltre che isolata, poggia in parte su disposizioni di carattere emergenziale di cui è cessata la vigenza». Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Roma chiarisce alle parti che i termini processuali relativi al procedimento sono soggetti a sospensione feriale. |