Subappalto del servizio di “Stewarding”: il gestore di intrattenimento e spettacolo può impiegare personale di altri istituti autorizzati

26 Luglio 2023

Il servizio di cd. “Stewarding” è disciplinato dal D.M. 6.10.2009, il quale all'art. 1 dispone l'obbligatoria iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso le Prefetture, relativo al personale che svolge servizi di “controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti” e, al comma 2, la possibilità per i gestori delle attività di cui al comma 1 di provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del T.U.L.P.S. La norma, che non può essere derogata dalla lex specialis, consente, pertanto, che il gestore di una delle suddette attività si avvalga di personale di altri istituti autorizzati a norma dell'art. 134 T.U.L.P.S. Non si tratta di un avvalimento in senso tecnico (quello previsto dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016), volendo il legislatore piuttosto fare riferimento alla possibilità di utilizzare personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 T.U.L.P.S.

Il caso. La vicenda esaminata dal T.A.R. Lazio trae origine dalla gara europea indetta da Sport e Salute S.p.A. a procedura telematica aperta, tramite Accordo quadro, per l'affidamento di un appalto di fornitura di servizi di ospitalità, accoglienza, accompagnamento, gestione accessi e servizi accessori per supporto operativo a manifestazioni ed eventi sportivi, non sportivi, istituzionali e vari.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione la seconda classificata ha presentato ricorso deducendo in particolare che tra le prestazioni ricomprese nel contratto d'appalto è previsto il servizio di controllo (Steward), da effettuare mediante personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'interno 6 ottobre 2009 ed ha quindi lamentato la carenza, in capo all'aggiudicataria, della licenza prefettizia ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., necessaria per espletare il servizio.

Sul punto, la ricorrente ha evidenziato che l'aggiudicatario si è espressamente impegnato a subappaltare il servizio di controllo ai sensi del Decreto Maroni “per una quota pari al 14,45% dell'importo contrattuale totale”, richiamando quanto stabilito al riguardo dalle linee guida n. 10 dell'ANAC, precisando che il possesso della licenza deve concernere direttamente l'operatore che partecipa alla gara, non potendo essere aggirato mediante lo strumento del subappalto, che a differenza dell'avvalimento può concernere solo la fase esecutiva.

In relazione a tali censure, l'Amministrazione ha controdedotto che la licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. non ha costituito un requisito di partecipazione nell'ambito della procedura, come confermato dal disciplinare di gara, concernendo l'appalto, essenzialmente, servizi di accoglienza e ospitalità e risultando il servizio di stewarding di carattere meramente residuale e limitato al 10% del complesso dei servizi richiesti all'appaltatore. L'aggiudicataria ha comunque aggiunto che sono le stesse disposizioni disciplinanti l'esercizio dei servizi di stewarding (art. 1, comma 2, del D.M. 6 ottobre 2009) ad ammettere espressamente la possibilità che i servizi in esame siano “subappaltati” a soggetti debitamente autorizzati.

Il giudice amministrativo, aderendo alla prospettazione dell'Amministrazione e del controinteressato, ha respinto il ricorso.

Possibilità di subappaltare il servizio di “stewarding”. Nel respingere il ricorso, il T.A.R. Lazio – Roma ha osservato che il servizio di cd. “Stewarding” è disciplinato dal D.M. 6 ottobre 2009, il quale all'art. 1 dispone l'obbligatoria iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso le Prefetture, relativo al personale che svolge servizi di “controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

La norma, che non può essere derogata dalla lex specialis, consente, pertanto, che il gestore di una delle suddette attività si avvalga di personale di altri istituti autorizzati a norma dell'art. 134 T.U.L.P.S.

Non si tratta, dunque, di un avvalimento in senso tecnico (quello previsto dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016), volendo il legislatore piuttosto fare riferimento alla possibilità di utilizzare personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 T.U.L.P.S.

Secondo il giudice amministrativo sarebbe quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale l'aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare le attività di cd. “Stewarding” ad altro soggetto in possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.

Tanto sarebbe possibile ai sensi del disciplinare di gara, che non annovera il possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. tra i requisiti di partecipazione alla procedura.

Secondo il T.A.R. sono quindi destituite di fondamento le deduzioni relative al mancato ricorso, da parte dell'aggiudicataria, all'istituto dell'avvalimento, in quanto è direttamente il sopra indicato decreto ministeriale a consentire l'espletamento del servizio, in fase esecutiva, per mezzo di altro soggetto in possesso della licenza.

Né, comunque, può ritenersi illegittimo il bando o il disciplinare per due ordini di ragioni. La prima, è che l'attività di “Stewarding” rappresenta una porzione effettivamente marginale del variegato novero di servizi messi a gara (circa il 10%), il che rende inconferente anche il richiamo alle linee guida ANAC n. 10. La seconda, è che un'eventuale previsione di obbligatorietà del requisito in capo ai concorrenti, privandoli della possibilità di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1 comma 2 del d.m. 6 ottobre 2009, oltre che di dubbia legittimità, avrebbe necessitato di una previsione apposita e di una specifica e rafforzata motivazione, comportando una rilevante limitazione ai principi della massima partecipazione, nonché della par condicio concorsuale.

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