Esercizio del potere di annullamento d'ufficio nelle concessioni di servizi: legittimo se presenti vizi di legittimità nel provvedimento di aggiudicazione
26 Luglio 2023
La sentenza che si segnala contiene alcune interessanti precisazioni in merito alle condizioni e ai presupposti necessari all'esercizio della potestà di annullamento nell'ambio dei contratti di concessione di servizi (nel caso di specie, una concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici).
Il Collegio, preliminarmente, ci ricorda come i presupposti dell'annullamento d'ufficio in autotutela debbano essere analiticamente e precisamente indicati nella motivazione del provvedimento adottato. L'esercizio della potestà di annullamento d'ufficio nei confronti del rapporto contrattuale, infatti, è consentito solo in ipotesi eccezionali e sulla base del riscontro di effettivi vizi di legittimità da cui è affetto il provvedimento di aggiudicazione (contenente la manifestazione di volontà dell'amministrazione) prodromica alla stipula del contratto medesimo.
Nel caso di specie, invece, difetta una rituale e analitica dei presupposti legittimanti l'annullamento e, più precisamente, manca una motivazione analitica e circostanziata sull'illegittimità dell'atto e sull'interesse pubblico sotteso. Nel provvedimento gravato sono dedotte (in modo generico) diverse criticità legate alla gestione del servizio di distribuzione dei prodotti e al funzionamento delle macchine, circostanze che afferiscono alla fase esecutiva del contratto e sarebbero, semmai, idonee a legittimare la risoluzione del contratto, ma non l'annullamento dell'atto di aggiudicazione. In sostanza l'amministrazione ha utilizzato lo “schermo” dell'annullamento in autotutela per intervenire direttamente sul contratto per fatti relativi alla fase esecutiva e non correlati a motivi di interesse pubblico.
Con riferimento ad eventuali sopravvenuti motivi di interesse pubblico viene richiamata la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14) secondo la quale, con specifico riferimento agli appalti di lavori, in caso di sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale dopo la stipulazione del contratto, le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo del recesso.
Secondo il Collegio, però, tale alternatività tra revoca e recesso (esplicitamente prevista con riferimento agli appalti di lavori pubblici) non incide sulla possibilità di utilizzare il differente strumento dell'annullamento d'ufficio (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 24 novembre 2014, n. 1906), sempre che sussistano i presupposti per l'esercizio di detto potere di autotutela. |