È licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro?

Annachiara Lanzara
27 Luglio 2023

La Suprema Corte sancisce il principio per cui la lettera con un cui il committente comunica al lavoratore la data di cessazione dell'incarico senza necessità di ulteriore disdetta costituisce un provvedimento con valore di intimazione al licenziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 604/1966, per cui il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al proprio prestatore di lavoro.

Non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile.