Verifica dell'anomalia e giustificazioni sul costo reale del lavoro

28 Luglio 2023

La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge: detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L'onere di dimostrare detta manifesta erroneità della valutazione spetta al concorrente non aggiudicatario che intenda contestare il giudizio di non anomalia espresso dalla stazione appaltante. Per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta non va assunto a criterio di calcolo il “monte - ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, studio, assemblee, malattia, formazione, ecc.), di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma va considerato il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni).

Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento del servizio di pulizia. Ad avviso della ricorrente, l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un'offerta palesemente in perdita o, comunque, inattendibile in quanto il costo del personale stimato sarebbe inferiore sia a quello indicato dall'Amministrazione negli atti di gara, sia a quanto contenuto nelle tabelle ministeriali di riferimento. La censura è stata, approfondita in sede di motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha censurato il fatto che l'aggiudicatario avrebbe ottenuto un punteggio premiale, impegnandosi a fornire un numero di ore di formazione pro capite ai propri dipendenti, senza, però, inserire i relativi oneri nei costi del personale.

La soluzione. Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha innanzitutto ricordato che il giudizio di anomalia dell'offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione, la cui valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi in cui palesi illogicità o il travisamento di circostanze di fatto depongano per l'inattendibilità della valutazione effettuata dall'Amministrazione e dunque per l'incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria. L'onere di dimostrare detta manifesta erroneità della valutazione spetta al concorrente non aggiudicatario che intenda contestare il giudizio di non anomalia espresso dalla stazione appaltante. (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691).

Quanto al costo del lavoro, il TAR ha sottolineato che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima in sé un giudizio di anomalia. Perché possa dubitarsi della congruità, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.

Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto immune da censure il giudizio svolto dalla stazione appaltante.

Dall'esame degli atti di causa era innanzitutto emerso che la riduzione dei costi del personale era dovuta alla contrazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni derivanti dalla modifica dell'organizzazione servizio e dell'utilizzo di attrezzature maggiormente performanti (tra l'altro fornite in numero superiore al minimo previsto dagli atti di gara). Tale riduzione dei tempi era stata oggetto di attenta verifica da parte della stazione appaltante.

Quanto alla tesi secondo cui l'aggiudicatario avrebbe ottenuto un punteggio premiale senza inserire gli oneri di formazione dei dipendenti nei costi del personale, il Collegio ha ricordato che nelle gare pubbliche, per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, non va assunto a criterio di calcolo il "monte - ore teorico", comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferire ferie, festività, studio, assemblee, malattia, formazione, ecc.), di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma va considerato il "costo reale" (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni) (cfr. anche TAR Campania, sez. III, 7 marzo 2022, n. 1542).

In conclusione, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse soddisfatto il proprio onere probatorio, essendosi limitato a riportare gli importi indicati dall'aggiudicatario per ogni singola voce di costo, ad esporre genericamente le proprie considerazioni su ogni singola voce, proponendo, in sostanza, una diversa valutazione tecnica rispetto a quella operata dalla commissione di gara.

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