La proroga dei termini della rottamazione quaterFonte: L. 3 luglio 2023 n. 87
31 Luglio 2023
Qualche considerazione preliminare
Dalle esperienze delle pregresse c.d. rottamazioni (il termine condono è bandito ma di fatto resta tale sul piano strettamente giuridico economico) non sono stati tratti i pur dovuti ammaestramenti. Al di là delle previsioni – che sono risultate sempre eccessivamente ottimistiche – sta di fatto che il gettito effettivamente conseguito con i precedenti provvedimenti di definizione agevolata delle pendenze con il fisco è risultato largamente inferiore a quello ipotizzato.
Tali circostanze hanno prodotto tre conseguenze negative. La prima riguarda i contribuenti inadempienti i quali, pagando soltanto una parte del debito effettivo, hanno risulto definitivamente le loro controversie con il fisco.
La seconda riguarda l'impossibilità di coprire le spese pianificavate confidando nella disponibilità di maggiori risorse, ancorché di gran lunga inferiore a quelle accertate.
La terza, la peggiore, riguarda le conseguenze sul piano della prevenzione e della repressione o, se si preferisce, della formazione di un'accettabile etica fiscale. Se come si vedrà, una volta scoperti, sarà sufficiente pagare le sole imposte e non le sanzioni, gli interessi e l'aggio di riscossione, la categoria dei contribuenti che non versa (e a volte effettivamente è nell'impossibilità di versare le imposte dovute) sa che prima o poi, arriverà, con l'alibi di dover coprire spese inderogabili, la solita rottamazione. Anche a voler tacere che, pur senza prevedere un'amministra, è stato sufficiente modificare alcune norme del d.lgs. n. 74/2000 per depenalizzare condotte penalmente rilevante consumate in passato.
Il vero problema, allora, resta quello di non modificare continuamente i parametri della responsabilità fiscale quanto seguire una politica coerente nel tempo che, da un lato, dia certezza ai contribuenti, all'Amministrazione finanziaria e ai giudici (ordinati e tributari); dall'atro, consenta ai contribuenti anche di pianificare le risorse necessarie per assolvere l'obbligazione tributaria.
Il problema resta complesso e non è certamente questa la sede per approfondirlo ma i metodi seguiti negli ultimi quarant'anni, oltre a generare incertezze e difficoltà applicative, hanno consentito la violazione di elementari principi costituzionali da tutti invocati e da pochi applicati. La rottamazione quater
Per effetto dell'art. 4 del d.l. 10 maggio 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 sono state apportate rilevanti modifiche al regime della c.d. rottamazione quater nonché ad altre disposizioni tributarie, tra cui la elezione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria le cui elezioni sono state fissate il giorno 24 settembre 2023. Per quanto interessa in questa sede, per effetto delle menzionate modifiche è stato completamente riscritto il calendario degli adempimenti. Come si ricorderà, con i richiamati provvedimenti è stato disposto che i contribuenti interessati avrebbero dovuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023 (inizialmente era stato previsto il termine del 30 aprile). L'agevolazione è particolarmente appetibile tenuto conto che la stessa è applicabile ai debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Conseguentemente, restano esclusi i carichi affidati all'agente della riscossione successivamente a quest'ultima data. Il richiamato termine non interessa i contribuenti aventi residenza ovvero la sede legale o la sede operativa alla data del primo maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali dallo scorso primo maggio. Per questa categoria l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, dal d.l. n. 61/2023.
Per detti contribuenti, conseguentemente l'invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023. Per gli altri contribuenti interessati, per contro, la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate sarà inviata entro il prossimo 30 settembre. A fattor comune può essere utile ricordare che alcun controversi non possono essere definite. Il riferimento, in particolare, va alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, ai crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie (multe e ammende) dovute per effetto di sentenze penali di condanna, l'imposta sul valore aggiunto e le risorse proprie dell'Unione europea, i carichi dalle casse e dagli enti previdenziali che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023 all'adozione di uno specifico provvedimento finalizzato a ricomprendere i medesimi carichi nel perimetro della normativa agevolativa. Discorso a parte meritano gli enti territoriali per i quali è stato previsto lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro nonché la rottamazione quater purché gli enti territoriali provvedono alla riscossione dei crediti tributari in proprio. In altri termini, agli enti territoriale è stata accordata la possibilità di aderire al sistema delle definizioni agevolate e al c.d. saldo e stralcio.
Relativamente a quest'ultimo va segnalato il limite di 1000 euro dei debiti affidati per la riscossione relativamente al periodo primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Di contro, per la definizione agevolata il periodo considerato resta lo stesso ovvero sono definibili i debiti relativi al periodo primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2020.
I contribuenti interessati dovranno verificare se l‘ente territoriale del proprio domicilio fiscale (residenza e sede legale o operativa) ha pubblicato nel suo sito istituzionale internet il provvedimento relativo al saldo e stralcio e alla definizione agevolata.
Sempre con riferimento agli enti territoriali va evidenziato che la mancata riscossione per molti comuni aggrava ulteriormente le già modeste risorse finanziarie disponibili, circostanza che giustifica, da un lato, dubbi di adesione; dall'altro i recenti tentavi di ottenere maggiori risorse dall'Amministrazione centrale. I nuovi termini per il pagamento del debito
Come accennato, la definizione agevolata prevede il pagamento delle sole imposte dovute al netto, quindi, di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Per poter definire compiutamente il perimetro delle agevolazioni in esame è necessario che l'Agenzia delle entrate provveda emanare le istruzioni necessarie per definire compiutamente le modalità di pagamento.
Il primo effetto derivante dall'avvenuta presentazione della domanda di adesione, sempre che sia stata inoltrata con le prescritte modalità telematiche ed in modo completo, interessa la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dal quadro giuridico di riferimento per la riscossione delle somme dovute.
A seguito dell'avvenuta presentazione della domanda entro il prossimo 30 settembre l'Agenzia delle Entrate-riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in sede di presentazione dell'istanza di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le istruzioni per la domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente, l'eventuale diniego con la relativa motivazione.
Relativamente a quest'ultimo aspetto si pone il problema dell'eventuale impugnazione da parte del contribuente, circostanza non di poco conto considerata l'entità delle sanzioni normalmente previste per le violazioni tributarie e le conseguenti ripercussioni negative d carattere patrimoniale e finanziario.
Il ricorso avverso il rigetto della domanda
Al riguardo va premesso che l'art. 19, lett. h) del d.lgs n. 546/1992 dispone che è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado “h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
Indubbiamente il diritto tributario è caratterizzato, tra l'altro, dalla tipicità degli atti che un Ente impositore può realizzare. Ogni atto è espressione dell'esercizio di un potere assegnato da una norma, che ne individua presupposti ed effetti. Tutto ciò comporta che, in linea di massima, nella sfera del contribuente si possono produrre solo gli effetti negativi previsti dalla legge per il tipo di atto posto in essere. Su tale presupposto l'Agenzia delle entrate a suo tempo, aveva erroneamente affermato che l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 fosse tassativa e che non vi sarebbe la necessità di approntare una tutela giurisdizionale per atti diversi, che comunque sarebbero inidonei a produrre effetti negativi significativi nella sfera del contribuente.
Senonché, in merito alla natura dell'elencazione contenuto nell'indicato art. 19, la giurisprudenza, ormai in modo pacifico, ha chiarito che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.lgs. n. 546/1992, art. 19, - come effetto della riforma della giurisdizione tributaria in esito alla novella del d.lgs. n. 546/1992, art. 2, in materia di giurisdizione tributaria della L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex art. 12, comma 2, - pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.
In sostanza, si afferma il principio secondo cui la tassatività dell'elencazione contenuta nel d.lgs. cit., art. 19, deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono astrattamente riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici (Cass., Sez. V, 23 marzo 2016, n. 5723).
Ne consegue che l'atto di diniego, totale o parziale, di accesso alla definizione agevolata deve essere equiparato a tutti gli effetti a quelli esplicitamente indicati nella menzionata lett. h), art, 19 citato, in quanto atto immediatamente lesivo dei diritti del contribuente. Va da sé che, ai fini dell'esercizio dello specifico diritto, valgono i principi generali e, quindi, l'impugnazione entro 60 giorni dalla data di notifica del rigetto.
La rateizzazione del pagamento del debito
Come già accennato, in sede di presentazione della domanda di accesso alla definizione agevolata i contribuenti interessati devono aver indicato la scelta delle rate e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati secondo le scadenze riportate nella comunicazione di accettazione notificata dall'Agenzia delle entrate- Riscossione.
In merito è opportuno precisare che, a differenza di precedenti provvedimenti agevolativi, la procedura, per poter garantire gli effetti del beneficio, richiede l'integrale pagamento dell'importo dell'unica rata ovvero di tutte le rate. In tal caso, il recupero da parte dell'Amministrazione potrà avvenire nei termini di decadenza e prescrizione previsti, fermo restando che occorre considerare già il tempo trascorso fino alla data di presentazione della domanda di adesione.
Va da sé che, in tal caso, si terrà comunque conto degli importi versati che, pertanto, saranno considerati acconti sull'intera obbligazione e, quindi anche delle sanzioni, degli interessi di mora e dell'aggio di riscossione. Per completezza va anche ricordato che alcune pendenze potrebbero riguardare esclusivamente sanzioni amministrative irrogate dovute per violazioni diverse da quelle fiscali e/o previdenziali e assicurativi. In tal caso, il beneficio sarà limitato alla mancata debenza degli interessi e dell'aggio di riscossione.
Va anche ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'indicato art. 4, i contribuenti possono definire le pendenze provvedendo al pagamento del debito in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate (come richiesto nella domanda) tenendo conto dell'obbligo di versare le prime due rate in tempi ravvicinati (31 ottobre e 30 novembre 2923). A decorrere dal 2024 le restanti rate dovranno essere versate in quattro anni sempre entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. |