Assicurazione: annullamento del contratto per reticenze dell'assicurato

La Redazione
08 Agosto 2023

Se, al momento della stipula del contratto di assicurazione, il contraente fornisce, con dolo o colpa grave, informazioni non veritiere o reticenti relative al rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto. La Cassazione chiarisce a quali condizioni è possibile ottenerlo.

In merito all'annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte da parte dell'assicurato (art. 1892 c.c.), la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti su tre aspetti riguardanti l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, le informazioni che l'assicurato è obbligato a denunciare, la prevedibilità che le circostanze taciute dall'assicurato si verifichino. 

Nello specifico, la Corte ha affermato che:

  1. al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre, invece, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni; si precisa che nel caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti fatte con colpa lieve, l'assicuratore può recedere dal contratto (art. 1893 c.c.);
  2. non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto di assicurazione (ai sensi dell'art. 1892 c. 1 c.c.). Assumono rilevanza tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi. Più in particolare, tali reticenze devono essere in astratto idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo di discute. Ad esempio, nell'assicurazione sulla responsabilità civile, una pregressa richiesta di risarcimento è idonea ad incidere sul rischio quand'anche ad essa poi non faccia seguito alcuna azione giudiziaria da parte del terzo danneggiato;
  3. l'annullamento del contratto o la perdita dell'indennizzo dipendono non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione. L'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro può rilevare esclusivamente sul piano della colpa dell'assicurato, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell'assicuratore alla stipula.

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