Mandato d'arresto europeo: se emesso nei confronti di una madre con figli minorenni l'esecuzione può essere rifiutata nell'interesse superiore del minore

La Redazione
31 Luglio 2023

Nelle conclusioni relative alla causa C-261/22 del 13 luglio 2023 della CGUE, l'Avvocato generale presso la Corte ha ritenuto l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di una madre di figli minorenni rifiutabile qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore. Un simile rifiuto è possibile solo se, in seguito al ricorso al meccanismo di comunicazione, l'autorità di esecuzione non disponga di informazioni sufficienti che le consentano di avere la certezza assoluta che l'esecuzione del MAE non contrasterebbe con l'interesse superiore del minore. Pertanto, i giudici di Lussemburgo chiariscono che l'interesse del minore – e i relativi diritti- prevalgono su quello statuale.

Un'autorità giudiziaria belga ha emesso un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: «MAE») nei confronti di una donna per l'esecuzione di una pena di cinque anni di reclusione. Alcuni mesi dopo, ella è stata arrestata a Bologna (Italia). Al momento dell'arresto, il figlio minorenne conviveva con lei, pertanto la misura privativa della libertà è stata sostituita con gli arresti domiciliari in modo da consentire al figlio di stare con la madre.

La Corte d'appello di Bologna (Italia) ha trasmesso all'autorità giudiziaria belga una richiesta di informazioni concernente le modalità di esecuzione della pena in Belgio per le madri conviventi con figli minorenni. Non avendo ricevuto risposta, detto giudice ha rifiutato la consegna.

La Corte suprema di Cassazione (Italia), investita di ricorsi avverso la decisione di diniego della consegna, ha chiesto alla Corte di giustizia UE se sia possibile rifiutare o differire l'esecuzione di un MAE se la persona ricercata è una madre convivente con i suoi figli minorenni, quando la consegna rischia di ledere il diritto alla vita familiare o l'interesse superiore del minore.

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale presso la CGUE osserva che il meccanismo del MAE si basa sulla presunzione che gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali. Tale presunzione può essere rimessa in discussione soltanto qualora l'autorità dell'esecuzione sia a conoscenza di carenze sistemiche o generalizzate nella garanzia del diritto alla vita familiare delle persone incarcerate nello Stato emittente.

Poiché nel caso in esame non vi è alcuna indicazione circa carenze sistemiche nelle garanzie del diritto alla vita familiare delle persone incarcerate in Belgio, l'avvocato generale considera che l'autorità dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire il MAE adducendo la possibile violazione del diritto alla vita familiare della donna condannata.

L'altra persona (o le altre persone, poiché consta che la donna condannata nel frattempo ha dato alla luce un secondo figlio), i cui diritti fondamentali sono in discussione nella presente causa, sono i figli della donna.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela l'interesse superiore del minore. I figli coinvolti nel caso di cui trattasi sono potenziali vittime collaterali dell'esecuzione del MAE; pertanto, la decisione concernente l'esecuzione o la non esecuzione di un MAE può essere influenzata dalla preoccupazione per l'interesse superiore del minore.

Tuttavia, l'eventuale non esecuzione di un MAE al fine di tutelare tali interessi non si pone come una questione di fiducia reciproca, ma piuttosto come una questione di trovare la soluzione che sia nell'interesse superiore del minore.

Secondo l'avvocato generale, la decisione quadro relativa al MAE non osta, in linea di principio, al rifiuto di eseguire un MAE emesso nei confronti di una madre di figli minorenni, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore. Siffatto rifiuto è possibile soltanto qualora, dopo aver accertato la situazione concreta del minore e dopo aver fatto ricorso al meccanismo di comunicazione tra l'autorità giudiziaria emittente equella dell'esecuzione previsto dalla decisione quadro relativa al MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzionenon disponga di informazioni sufficienti che le consentano di avere la certezza assoluta che l'esecuzione delMAE non si porrebbe in contrasto con l'interesse superiore del minore.

L'avvocato generale aggiunge, allo scopo di evitare impunità, che il motivo facoltativo di non esecuzione di cui all'art. 4, punto 6 della decisione quadro relativa al MAE (che permette allo Stato membro dell'esecuzione di non effettuare la consegna della persona qualora esso si impegni a eseguire esso stesso tale pena) può diventare un obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione allo scopo di tutelare l'interesse superiore del minore.

Ricorrere a tale articolo potrebbe essere l'opzione migliore laddove, per qualsiasi motivo legato al minore di qui trattasi, corrisponda al suo interesse superiore non abbandonare lo Stato membro di esecuzione, ma sia al contempo importante che detto minore mantenga contatti frequenti e un rapporto stretto con la madre.

Il differimento temporaneo della consegna ai sensi dell'art. 23, par. 4, della decisione quadro relativa al MAE non è, ad avviso dell'avvocato generale, un'opzione percorribile nel caso di specie, poiché esso è possibile unicamente per la persona ricercata e a fronte di gravi motivi umanitari, come, ad esempio, quando la vita o la salute della persona ricercata sarebbero manifestamente messe in pericolo.