Deposito telematico delle memorie e dei documenti in vista di un'udienza già fissata
31 Luglio 2023
Con la sentenza del 25 luglio 2023, la seconda sezione del TAR Lazio ha accolto la richiesta della ricorrente di stralcio della documentazione depositata dalla controricorrente alle ore 17.14 dell'8 giugno 2023 e, dunque, oltre i termini perentori previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza afferma, infatti, che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte – previsto dell'art. 4, comma 4, primo periodo, disp. att. c.p.a. – vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre il termine delle ore 12.00 (previsto dal terzo periodo dello stesso comma 4 dell'art. 4 disp. att. c.p.a.) dell'ultimo giorno utile è inammissibile (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538; id., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 961; id., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137; id., sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3149 e 7 maggio 2019, n. 2921 e Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136). |