Pacchetto “E-evidence”: in G.U.U.E. il regolamento e la direttiva sulle prove elettroniche nei procedimenti penali

Lorenzo Salazar
31 Luglio 2023

È stato adottato, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2023, il pacchetto “E-evidence”, relativo alle prove elettroniche, presentato dalla Commissione europea nell'aprile del 2018 e che si compone di un regolamento e di una direttiva.

Il Regolamento (UE) 2023/1543, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europeidi conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può, nell'ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati.

Da sottolineare che l'emissione di un ordine europeo di produzione o di conservazione può essere richiesta anche da una persona oggetto di indagini o imputata, ovvero da un avvocato che agisce per conto della suddetta persona, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto processuale penale nazionale.

L'ordine europeo di produzione e quello di conservazione possono essere emessi solo nel quadro e ai fini di procedimenti penali, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, non contumaciale nonché nei procedimenti relativi a reati per i quali una persona giuridica potrebbe essere considerata responsabile o punibile nello Stato di emissione.

Gli ordini europei di produzione o di conservazione sono rivolti direttamente a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale del prestatore di servizi interessato e sono notificati ad essi attraverso un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) i cui moduli figurano in allegato al testo.

Qualora un ordine europeo di produzione sia emesso per ottenere dati sul traffico (fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente) o per ottenere dati relativi al contenuto (vale a dire qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico), l'autorità di emissione ne dà notifica all'autorità di esecuzione trasmettendole l'EPOC contestualmente alla trasmissione dell'EPOC al destinatario, l'autorità di emissione ne dà notifica all'autorità di esecuzione trasmettendole l'EPOC contestualmente alla trasmissione dello stesso al destinatario.

Il regolamento, che non si applica alla Danimarca, troverà applicazione a decorrere dal 18 agosto 2026.

La coeva direttiva (UE) 2023/1544 si preoccupa invece di definire norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali si applica alle decisioni e troverà applicazione non soltanto in relazione agli ordini emessi ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento “E-evidence”, ma anche a quelli emessi sulla base di un ordine europeo di indagine penale (di cui alla direttiva 2014/41/UE) o della Convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

La direttiva dovrà essere attuata da parte degli Stati destinatari entro il 18 febbraio 2026.