Regolamento relativo al funzionamento della banca dati delle aste giudiziarieFonte: DM 11 luglio 2023 n. 99
01 Agosto 2023
Il regolamento è stato emanato in attuazione dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, il quale prevede che «presso il Ministero della Giustizia sia istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede fallimentare, contenente i dati identificativi degli offerenti, del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonchè le relazioni di stima».
Come precisato dall'art. 1 «Oggetto e definizioni», il decreto «stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie nonchè le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia».
L'art. 2 «Banca dati relativa alle aste giudiziarie» dispone poi che la banca dati è tenuta presso il Ministero in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte. La banca dati, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, è articolata nelle sezioni: a) esecuzioni immobiliari; b) esecuzioni mobiliari; c) vendite nelle procedure concorsuali.
Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
L'art. 3 «Modalità di acquisizione e inserimento dei dati» precisa che i dati di cui all'art. 2 sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 490 c.p.c. e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
L'art. 4 «Accesso alla banca dati» chiarisce che per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'art. 179-quater disp. att. c.p.c.
L'art. 5 «Vigilanza» dispone che la vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati.
Il decreto entrerà in vigore il 12 agosto 2023. Entro i successivi 9 mesi saranno emanate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonchè delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Saranno inoltre aggiornate le specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c. |