Regolamento relativo al funzionamento della banca dati delle aste giudiziarie

Redazione scientifica
01 Agosto 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175, il decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99 contenente il «Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

Il regolamento è stato emanato in attuazione dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, il quale prevede che «presso il Ministero della Giustizia sia istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede fallimentare, contenente i dati identificativi degli offerenti, del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonchè le relazioni di stima».

Come precisato dall'art. 1 «Oggetto e definizioni», il decreto «stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie nonchè le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia».

L'art. 2 «Banca dati relativa alle aste giudiziarie» dispone poi che la banca dati è tenuta presso il Ministero in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte. La banca dati, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, è articolata nelle sezioni:

a) esecuzioni immobiliari;

b) esecuzioni mobiliari;

c) vendite nelle procedure concorsuali.

Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:

  1. il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
  2. il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli artt. 169-quater e 173-quinquies disp. att. c.p.c.;
  3. la relazione di stima dei beni;
  4. il nominativo del professionista delegato;
  5. il prezzo di stima;
  6. il prezzo base;
  7. il prezzo di aggiudicazione;
  8. il compenso liquidato al professionista delegato.

L'art. 3 «Modalità di acquisizione e inserimento dei dati» precisa che i dati di cui all'art. 2 sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 490 c.p.c. e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.

L'art. 4 «Accesso alla banca dati» chiarisce che per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'art. 179-quater disp. att. c.p.c.

L'art. 5 «Vigilanza» dispone che la vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati.

Il decreto entrerà in vigore il 12 agosto 2023. Entro i successivi 9 mesi saranno emanate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonchè delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Saranno inoltre aggiornate le specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c.

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