Sulla competenza internazionale dello Stato membro ove è avvenuto l'illecito trasferimento del minore

Giuseppina Pizzolante
31 Luglio 2023

Ammesso il trasferimento della causa in tema di responsabilità genitoriale da uno stato membro all'altro in cui il minore sia stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori, se maggiormente competente a decidere il caso e all'interesse del minore.

L'articolo 15 del regolamento 2201/2003 va interpretato nel senso che l'autorità competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 10 può chiedere in via eccezionale il trasferimento della stessa causa all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore sia stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori. In rapporto alle condizioni alle quali è subordinato il trasferimento, relative all'esistenza di un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e all'interesse superiore del minore, l'autorità giurisdizionale del primo Stato membro deve valutare l'esistenza di un procedimento di ritorno, ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980, che, nel secondo Stato membro, non sia stato ancora oggetto di una decisione definitiva.

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