Il condominio non risponde in solido per i contributi non versati dalla società di pulizie

Maurizio Tarantino
02 Agosto 2023

Chiamata ad accertare la legittimazione della richiesta del pagamento dei contributi non versati dalla società di pulizie ai propri dipendenti, per i lavori svolti in condominio, la Cassazione ha evidenziato che il condominio è escluso dal campo applicativo dell'art. 29 del d.lgs. n. 2762003, per cui, non applicandosi una responsabilità solidale tra il committente condominio e la ditta appaltatrice, il giudice ha escluso il condominio dall'obbligo contributivo.
Massima

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Ne consegue che, quando un condominio è committente in un contratto di appalto, esso non è anche responsabile in solido con l'impresa appaltante per la retribuzione e il versamento dei contributi dei lavoratori impiegati per la realizzazione delle opere. Il condominio, infatti, non svolge attività di impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni.

Il caso

L'I.N.P.S. aveva chiesto al condominio, in applicazione dell'art. 29, comma 2,d.lgs. n. 276/2003 il pagamento dei contributi non versati dalla società di pulizie ai propri dipendenti. Quest'ultimi, infatti, avevano svolto il servizio di pulizie oggetto d'appalto presso il condominio da luglio 2012 a gennaio 2016. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dal condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall'I.N.P.S.

La Corte territoriale, invece, riformava la sentenza con contestuale rigetto del ricorso in opposizione, confermando i contenuti dell'accertamento ispettivo. In particolare, secondo i giudici della Corte d'Appello, il condominio era obbligato in solido con l'appaltatore essendo incontestato che i lavoratori avevano effettuato la prestazione lavorativa presso il medesimo condominio, il quale non aveva neanche disconosciuto la propria qualifica di datore di lavoro, limitandosi ad eccepire che la normativa non poteva essere applicata perché l'ente è privo di personalità giuridica. Avverso quest'ultimo provvedimento, il condominio proponeva ricorso per cassazione contestando la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata.

La questione

La questione in esame è la seguente: i contributi non pagati dalla ditta appaltatrice possono essere richiesti dall'I.N.P.S. nei confronti del committente condominio?

Le soluzioni giuridiche

Nella vicenda, secondo la Corte d'Appello, il condominio non aveva mai contestato che le lavoratrici interessate dall'inadempimento contributivo avessero effettuato la propria prestazione lavorativa presso il medesimo condominio, né che lo stesso fosse “datore di lavoro” delle lavoratrici medesime, con piena applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a prescindere dalla possibilità di attribuirgli la personalità giuridica; in particolare, secondo la tesi dei giudici del gravame, il condominio committente e odierno ricorrente, seppure non impresa, era da ritenere “datore di lavoro” perché, in modo incontestato, i lavoratori interessati dall'omissione contributiva avevano prestato l'attività di pulizia oggetto d'appalto e lo stesso condominio non aveva negato la “qualifica di datore di lavoro”.

Premesso ciò, la Suprema Corte contesta il ragionamento della Corte d'Appello. Invero, osservano i giudici di legittimità che il “datore di lavoro”, in alternativa all'imprenditore, è responsabile solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003; tuttavia, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l'attività oggetto dell'appalto viene eseguita. Infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l'obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell'appalto. È evidente - secondo gli ermellini - che il datore di lavoro diretto dei dipendenti per i quali si è verificato l'inadempimento contributivo è l'appaltatore e non il committente, e la garanzia della solidarietà aggiunge un debitore a quello principale. Per meglio dire, la disposizione in esame individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro, con ciò selezionando tali figure all'interno dell'intera categoria dei possibili committenti di appalti di opere o di servizi (peraltro, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sfugge al vincolo solidaristico il committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale).

Dunque, secondo i magistrati di Piazza Cavour:

- è certamente attratto nell'orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612);

- diversamente, il condominio non svolge attività di impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni.

In conclusione, il ricorso del condominio è stato accolto e, per l'effetto, il provvedimento è stato cassato nel merito: una volta esclusa la sussistenza dei presupposti di operatività dell'obbligo di solidarietà in capo al condominio ricorrente, non residuando la necessità di ulteriori accertamenti per definire il giudizio, è stata accolta la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di versamento dei contributi pretesi dall'I.N.P.S. mediante il verbale ispettivo opposto.

Osservazioni

La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito alla responsabilità del condominio committente.

a) Datore di lavoro e committente

Preliminarmente, giova ricordare che secondo il Ministero, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore (Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Circolare del 5 marzo 1997, n. 28). Quindi, se il condominio, ai fini della sicurezza, può considerarsi un luogo di lavoro, l'amministratore pro tempore assumerà le vesti del “datore di lavoro” e sarà dunque responsabile della sicurezza e del rispetto delle disposizioni dettate dal T.U.S.L. Tuttavia, secondo i giudici, l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, “ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali”, la posizione di committente, come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione (Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42347). In tal caso, l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio è tenuto, quale committente, all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, essendo titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1130 c.c. (Cass. pen., sez. IV, 21 settembre 2017, n. 43500). Diversamente, secondo altro orientamento, se l'amministratore del condominio non è espressamente designato dall'assemblea condominiale quale committente, non è responsabile dei lavoratori in caso d'incidente. In mancanza di un preciso mandato in merito da parte dell'assemblea condominiale, l'amministratore di condominio non è tenuto a verificare l'idoneità all'incarico dell'impresa; sicché, l'assemblea che delibera per la scelta di un'impresa di pulizie ne risulta anche committente (Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2021, n. 10136).

Ciò porta alla riflessione, per evitare incertezze, che la delibera condominiale che contempla l'assegnazione di un lavoro o di un servizio da eseguire nell'àmbito del condominio, dovrebbe sempre essere fatta con riserva di controllare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo, in conformità all'articolo 26, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008.

b) Ente di gestione privo di personalità giuridica con scopi estranei all'attività commerciale

Come da ultimo sancito dalle Sezioni Unite (Cass. civ.,sez. un., 18 aprile 2019, n, 10934), il condominio è privo di personalità giuridica e certamente non svolge attività commerciale. Si ritiene che si tratti di un ente di gestione di una comunione immobiliare forzosa in cui coesistono le proprietà individuali e quella comune. In tal caso, come precisato dai giudici di merito, al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Trib. Nocera Inferiore 5 gennaio 2023, n. 10). Da ultimo, sul presupposto che si tratti di un soggetto che non esercita attività di impresa, di arti o di professioni, con la risposta n. 790/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il locatore persona fisica che abbia concesso un immobile in locazione ad un condominio per abitazione del portiere, possa optare per il regime agevolato della cedolare secca.

c) Esclusione della solidarietà

Nelle ipotesi in cui si realizzano casi di commistione tra le figure del datore di lavoro (appaltatore) ed il committente, fruitore della prestazione lavorativa (potenziale datore di lavoro cd. indiretto), l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha inteso rafforzare le tutele dei lavoratori: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore”.

La ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale. Difatti, la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento. Tuttavia, la norma contiene due limiti:

- positivo dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente;

- negativo integrato dalla esplicita esclusione, per effetto del comma 3-ter dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, dall'attrazione dell'orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o professionale.

Ed è proprio con il limite negativo che viene ad essere esclusa dalla solidarietà sia la persona fisica che appalta i lavori di ristrutturazione di un proprio immobile, quanto il condominio di immobili.

d) Esclusione di responsabilità da mancato pagamento delle retribuzioni

Ebbene,dalla lettura coordinata dei commi 2 e 3-ter dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 discende che l'obbligazione solidale sugli emolumenti retributivi e relativa contribuzione sarà applicabile solamente a committenti imprenditori o datori di lavoro, intendendo per tali comunque coloro che utilizzano personale dipendente per l'espletamento della propria attività professionale esercitata, come peraltro richiamato dal comma 3-ter relativamente a committenti persone fisiche, ricordando che gli stessi soggiaceranno alla coobbligazione de qua nel caso di esercizio di impresa o attività professionale.

In argomento, conformemente al ragionamento espresso dal provvedimento in commento, i giudici di merito hanno osservato che il condominio non è responsabile per gli stipendi non pagati dalla ditta appaltatrice; difatti, il condominio deve essere escluso dal campo applicativo dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 (Trib. Torino 18 gennaio 2018, n. 98: nella vicenda, alcuni operai specializzati nel settore edile, deducendo di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa per un appalto conferito dal condominio, avevano chiesto la condanna in solido dell'impresa e del condominio al pagamento delle rispettive spettanze. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha disposto la condanna solo nei confronti della parte datoriale stante l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 nei confronti del condominio).

e) Considerazioni conclusive

Il committente condominio pur non essendo “imprenditore” è “datore di lavoro”: cioè, il committente attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell'appaltatore realizza l'oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte a quel processo di decentramento produttivo del servizio che costituisce il fenomeno economico a cui la norma si riferisce (come avviene, ad esempio, nell'ipotesi delle associazioni, degli enti no profit, ecc.). Per queste ragioni, il rapporto di condominio non fa sorgere un soggetto dotato di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, ma solo un ente collettivo di gestione che opera nello stesso interesse ed in rappresentanza comune dei partecipanti. Ciò comporta, secondo alcuni autori, che il condominio andrà, quindi, letto come “una comunione di più committenti persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale, non rientrando, pertanto, nel disposto del comma 2 dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003”. In conclusione, alla luce delle poche pronunce, è possibile affermare che il condominio:

a) non è responsabile per gli stipendi non pagati dalla ditta appaltatrice:

b) non è responsabile per i contributi non versati dalla ditta appaltatrice.