Videosorveglianza privata: il cartello salva dalla sanzione ma è solo la punta dell’iceberg

02 Agosto 2023

Il privato che vuole posizionare telecamere a tutela della proprietà deve prestare attenzione a quello che inquadra installando cartelli informativi aggiornati e mettendo a disposizione degli interessati informative dettagliate. Il rischio di incorrere in sanzioni severe però aumenta se dietro all’informativa emergono ulteriori logiche di errato trattamento dei dati personali.

E' quanto risulta dall'analisi del provvedimento sanzionatorio n. 198 del 17 maggio 2023 adottato a carico di un privato da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

A seguito di un reclamo l'Autorità ha inviato in un'azienda il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza che ha accertato la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante «costituito da 7 telecamere, di cui 5 posizionate esternamente all'immobile e 2 all'interno, non adeguatamente segnalate da idonei cartelli informativi, in quanto l'unico cartello rilevato era risultato mancante dell'indicazione del titolare del trattamento». L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, prosegue il collegio, «può determinare in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010. Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario».

Sulla base dell'accertamento effettuato l'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento per mancanza della prescritta informativa. Tale condotta, conclude l'ordinanza, «si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a effettuare un trattamento in modo trasparente e a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento». La sanzione applicata risulta modesta, di appena mille euro.

Paradossalmente il rischio di un aggravamento della misura sanzionatoria è stato ridotto dalla negligenza del titolare del trattamento. Se fosse stata redatta una informativa dettagliata palesemente irregolare l'Autorità avrebbe infatti potuto approfondire l'ispezione ed aggravare la misura sanzionatoria.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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