Affidamento dei figli minori: non coercibilità del percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità

02 Agosto 2023

Per superare il difficile rapporto genitore-figlio, il giudice può obbligare la parte ad un percorso psicoterapeutico?
Massima

Non può essere oggetto di obbligo in capo ad una parte processuale la statuizione di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto genitore- figlio, integrando detta prescrizione una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art. 32 Costituzione. Tale prescrizione è, per i giudici di legittimità, connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Il caso

La vicenda trae origine dal procedimento per modifica delle condizioni di divorzio incardinato da un padre avanti al Tribunale di Vibo Valentia al fine di chiedere e ottenere una diversa regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore, a seguito del trasferimento dello stesso dal domicilio materno a quello paterno. In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi il collocamento prevalente del figlio presso la propria abitazione, disciplinarsi il diritto di visita del minore con la madre, presso cui restava invece collocata l'altra figlia, e, per l'effetto, disciplinarsi i reciproci obblighi dei genitori di mantenimento dei figli non conviventi.

Il Tribunale adito, all'esito del procedimento, disponeva il collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione del padre e la nomina di un mediatore familiare, nonché l'obbligo a carico ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio non convivente nella misura di Euro 400,00 mensili.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la madre, censurando, tra le altre cose, l'obbligo impostole dal Tribunale di intraprendere un percorso di sostegno psico familiare.

Con decreto n. 3687/2021 la Corte di appello di Catanzaro, rigettava il reclamo e confermava l'obbligo imposto alla madre di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.

Avverso tale pronuncia la madre proponeva ricorso per cassazione, con cui la ricorrente denunciava, tra le altre la violazione degli artt. 337-octies c.c., 13 e 32 Cost., per avere la Corte di merito confermato il decreto del tribunale nella parte in cui prevedeva un percorso di sostegno "psico - familiare", ancorché i provvedimenti sull'affidamento dei figli fossero stati già adottati e, quindi, in contrasto con l'art. 337-octies c.p.c. e sebbene la relativa statuizione integrasse una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute.

Le soluzioni giuridiche

Alla questione, la Suprema Corte di Cassazione, occupandosi di un procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole, con l'ordinanza n. 17903 del 22 giugno 2023, risponde affermativamente, confermando che in tema di affidamento di figli minori, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico ai genitori rappresenta un condizionamento, anche se sottoforma di invito, che contrasta con l'art. 13 e l'art. 32, comma 2 della Costituzione Italiana, che, come noto, vieta i trattamenti sanitari senza il consenso del paziente, salvo quando ne possa derivare un pericolo per la collettività.

La Corte di cassazione conferma quindi la propria già consolidata giurisprudenza sul punto: già con sentenza n. 13506/2015, la Corte di legittimità aveva affermato che la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno della genitorialità da seguire in coppia esulasse dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei figli minori.

Secondo i giudici di legittimità, il percorso terapeutico per superare le criticità con i figli dev'essere lasciato al buon senso del genitore, che non può sentirsi costretto dal giudice a intraprendere alcun trattamento sanitario.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, e pertanto ammesso, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comportano un condizionamento che si pone in contrasto con l'art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, attesa la sua finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, che deve invece essere esclusivamente rimessa al loro diritto di autodeterminazione, e pertanto respinta.

Osservazioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato il suo orientamento, in applicazione del quale il giudice, allorché deve decidere sull'affidamento di un figlio minore, non può prescrivere ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e ad un percorso di sostegno della genitorialità.

Le corti di merito hanno comunque il potere di dare mandato ai servizi sociali di monitorare, nel tempo, le condotte dei genitori e l'adesione degli stessi ai percorsi individuati a tutela del minore, soprattutto quando i giudici sono in possesso di valutazioni tecniche di esperti acquisite nel giudizio.

In quest'ottica, su impulso dei servizi può essere aperto un procedimento, a tutela del minore, volto alla rivalutazione delle decisioni in tema di collocamento, affidamento e tempi genitoriali, disponendo con la possibilità di aprire la vigilanza.

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