Il subappaltatore non è legittimato ad impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell'appaltatore
03 Agosto 2023
Il caso. La vicenda trae origine dalla gara bandita dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 162, d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un insieme di servizi per il supporto nella gestione dei sistemi e delle reti, l'assistenza agli utenti nella gestione delle postazioni di lavoro e l'assistenza applicativa.
A seguito del diniego espresso dall'amministrazione sula richiesta di autorizzazione al subappalto formulata dall'aggiudicataria della gara, il subappaltatore ne censurava l'illegittimità innanzi al Tar Lazio, deducendo di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici per il subappalto.
Sulla legittimazione in capo al subappaltatore ad impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto. Nella pronuncia in questione, l'adito Tar affronta la problematica relativa alla qualificazione dell'interesse in capo al subappaltatore ad impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell'appaltatore.
Il giudice amministrativo, dopo aver esaminato la disciplina del subappalto di cui all'art. 105, d.lgs. n. 50/2016, rammenta come sia l'affidatario del contratto a poter richiedere all'Amministrazione appaltante l'autorizzazione ad avvalersi del subappaltatore, ricordando altresì che l'eventuale diniego viene espresso sull'istanza proposta dall'appaltatore.
Nello specifico, il Tar Lazio, richiamando la precedente giurisprudenza espressasi sul tema, precisa che poiché ricade sull'appaltatore la responsabilità dell'eventuale inadempimento (parziale o totale), soltanto all'appaltatore stesso spetta la decisione di avvalersi di un subappaltatore per lo svolgimento delle prestazioni necessarie per garantire l'esatto adempimento del contratto.
Sulla base di tali considerazioni, il Tar Lazio, ritenendo che il subappaltatore non fosse legittimato ad impugnare il diniego al subappalto, ha rigettato il ricorso proposto dichiarandolo inammissibile. |