Potere di attestazione della conformità dei titoli stragiudiziali notificati a mezzo PEC
03 Agosto 2023
Con il comunicato pubblicato il 2 agosto 2023, l'Organismo Congressuale Forense sottolinea che il Ministero, al fine di ribadire il già acclarato principio per cui gli avvocati non hanno il potere di attestare la conformità della trascrizione delle cambiali nel precetto ex art 480 c.p.c. (del quale OCF ha già chiesto, in sede di predisposizione dei decreti correttivi della riforma Cartabia, una modifica diretta ad attribuire tale potere anche ai difensori), sostiene anche l'insussistenza di un generale potere di autentica dei titoli stragiudiziali sulla base del fatto che “l'art. 3-bis l. n. 53/1994 determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all'art. 196-undecies disp att. c.p.c., ma il capo II, titolo V-ter delle predette disposizioni .. non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici..”.
Così facendo, peraltro, il Ministero opera una pericolosa confusione fra i due principi e non tiene conto del fatto che il potere di attestazione della conformità di qualsiasi atto notificato via PEC viene attribuito all'avvocato dallo stesso art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994 – che richiama l'art. 196-undecies delle disp. att. solo per le modalità di attestazione – e non va ricercato, come fa il Ministero, nel capo II del titolo V-ter delle disp. att. c.p.c.
L'Organismo Congressuale Forense chiede che il Ministero provveda a rettificare, con il mezzo che riterrà piu idoneo, dandovi la maggiore diffusione possibile, quanto affermato nella circolare del 19 giugno 2023, prima che l'erronea interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti.
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