Bando di gara: l'impugnabilità ha carattere eccezionale se non consente la formulazione di un'offerta remunerativa

Redazione Scientifica
03 Agosto 2023

L'impugnazione del bando, rappresentando l'eccezione se non consente di formulare un'offerta remunerativa, richiede una duplice dimostrazione dei relativi presupposti: un'offerta che non permette un utile apprezzabile e l'oggettività del fatto.

L'impugnazione del bando perché esso non consentirebbe di formulare un'offerta remunerativa ha carattere eccezionale, e come tale richiede una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti, tanto più nel momento in cui la ricorrente stessa abbia partecipato alla gara con un'offerta che è stata ammessa e valutata dalla stazione appaltante, ciò che costituisce “un indice molto serio della portata non immediatamente escludente degli atti di gara”.

In questo caso il ricorrente deve dare una dimostrazione duplice; - ai fini dell'interesse proprio che fa valere, deve allegare che la propria offerta, così come in concreto presentata, pur formalmente rispettosa delle condizioni di gara, finisce per essere in perdita, ovvero non consente un utile apprezzabile; - ai fini del merito, deve dimostrare che ciò si è in concreto verificato, e che si tratta di un dato oggettivo, nel senso che le condizioni imposte dal bando renderebbero economicamente insostenibile l'affidamento per tutte o per gran parte delle imprese del settore.

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