Corte d'appello di Milano sulla sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale
03 Agosto 2023
La Corte d'appello di Milano invita i presidenti delle sezioni feriali ove possibile a non fissare e/o trattare nel periodo feriale i procedimenti ex art. 473-bis e ss. (salvo che ravvisino effettivamente l'urgenza ex art. 92 cit.).
Considerato che:
Ritiene che: deve essere preferita la consolidata interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fuori dai casi espressamente indicati nelle norme in esame, deve essere ristretta alle sole ipotesi in cui la ritardata trattazione della causa potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, e ciò consti dal decreto che ne dichiara l'urgenza apposto dal presidente in calce all'atto introduttivo. |