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Mancato caricamento su Teams della nota spese inviata via PEC della difesa di parte civile

Redazione scientifica
07 Agosto 2023

Nel caso esaminato, la prima sezione penale della Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato. Tuttavia, la sentenza non conteneva la statuizione relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto le pagine di accompagnamento della nota spese, a causa di un disguido della cancelleria, non erano state caricate sull'applicativo Teams.

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui la prima sezione della Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello, condannandolo alle spese del procedimento.

Tuttavia, la citata sentenza non conteneva la statuizione relativa alla liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile, in quanto le due pagine di accompagnamento della nota spese inviata via PEC dalla difesa di p.c., caricate sull'applicativo Teams, risultavano prive di qualsivoglia argomentazione in fatto e in dirittoa sostegno della richiesta.

Come illustrato dalla nota del Consigliere relatore indirizzata al Presidente della prima sezione, la Cancelleria ha in seguito constatato che, a causa di un disguido tecnico, la terza pagina della nota di accompagnamento, contenente le ragioni a sostegno dell'istanza, non era stata caricata sull'applicativo Teams.

In seguito, il Presidente della prima sezione, rilevato che la decisione di non liquidare le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità era stata provocata da errore percettivo causato dall'illustrato disguido tecnico, ha fissato un giudizio camerale per la correzione dell'errore materiale, disponendo che la cancelleria procedesse ad autonoma fascicolazione di copia degli atti, di competenza tabellare della quinta sezione.

Tanto premesso, la quinta sezione della Corte ha richiamato l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di Cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulle base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale che deve essere corretto» (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2022, n. 36037). La ratio del citato orientamento trova salde basi nella pronuncia del Supremo Consesso di questa Corte, secondo cui, con specifico riferimento all'art. 619 c.p.p., la logica della norma è stata individuata nell'esigenza di evitare l'annullamento della decisione impugnata in tutte le occasioni nelle quali si possa rimediare a errori o cadute del giudice a quo lasciando inalterato il contenuto decisorio essenziale della sentenza impugnata.

Per i motivi sopra esposti, pertanto, la Corte ha disposto la correzione della richiamata sentenza, mediante integrazione con condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei termini indicati in dispositivo.

La vicenda oggetto della decisione dimostra come la digitalizzazione di atti che nascono analogici attraverso l'operazione di scansione, si da rendere fruibili tali atti anche a distanza, permettendone la trasmissione pure per mezzo di applicativi come Teams, può determinare errori materiali.

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