Omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del PM nel giudizio cartolare di appello

Redazione scientifica
07 Agosto 2023

Ribadendo un principio già espresso, la Cassazione ha chiarito che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale, l'omessa comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del PG, determina una nullità a regime intermedio.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso per cassazione proposto dall'imputato, con il quale quest'ultimo deduceva l'inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, per avere la Corte d'appello rigettato la propria eccezione di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. – immediatamente sollevata nelle proprie conclusioni scritte per l'udienza in camera di consiglio – in ragione della mancata comunicazione per via telematica delle conclusioni del PM.

I giudici hanno rigettato il motivo di ricorso, ribadendo quanto già espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 34790/2022 e successivamente ribadito (Cass. pen n. 1107/2022 e Cass. pen. n. 15657/2023), secondo cui «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in l. n. 176/2020, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio».

Da tale qualificazione della nullità discende che l'interesse alla deduzione della predetta patologia può ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio, potendo assumere rilievo, a tale scopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che deduce il vizio.

Nel caso in esame, le conclusioni contenevano, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello e non contestato documentalmente dalla difesa, una mera e immotivata richiesta di rigetto dell'appello, di tal che non averne ricevuto comunicazione, non ha prodotto alcuno specifico, concreto ed attuale pregiudizio per il ricorrente, perché l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento, rispetto al quale egli dovesse essere conseguentemente messo in condizione di replicare.

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