Il corretto assolvimento dell'onere della prova della notificazione a mezzo PEC

11 Agosto 2023

L'orientamento espresso dalla sentenza in commento, conforme peraltro ad unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, che commina la sanzione della nullità (sanabile) quale conseguenza della violazione delle forme digitali, risulta il più idoneo a conciliare principi ed esigenze per certi versi diverse seppure contigue.

Massima

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla l. n. 53/1994 nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml”, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 -bis legge cit., la nullità della notificazione.

Il caso

A seguito di decreto di omologa della separazione personale un coniuge notificava, all'altro, un atto di precetto di importo pari ad € 11.569,10 per mancato pagamento del mantenimento della figlia.

Avverso l'atto di precetto il coniuge intimato ebbe a notificare via posta elettronica certificata l'atto di citazione in opposizione ex art. 617 c.p.c. e ad incardinare, innanzi il Tribunale di Bergamo, il giudizio, con il deposito telematico di un unico file pdf contenente l'atto notificato, la procura, la relata digitale nonché le ricevute p.e.c. di accettazione e consegna.

Il Tribunale di Bergamo, nella dichiarata contumacia del coniuge intimante, accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità dell'atto di precetto.

Il coniuge contumace ha successivamente proposto ricorso in cassazione per far dichiarare la nullità della sentenza di accoglimento del Tribunale di Bergamo per estensione della nullità della notificazione – a mezzo posta elettronica certificata – dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

La questione

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 bis, comma 3 e 9, della l. n. 53/1994 e dell'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta mediante deposito telematico dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.

La violazione delle forme digitali, come il deposito telematico della notificazione in unico file pdf contenente la notificazione l'atto notificato, la procura, la relata digitale nonché le ricevute PECdi accettazione e consegna, rappresenta un vizio cui potrebbe conseguire, teoricamente, l'inesistenza (insanabile) della notificazione dell'atto ovvero la nullità (sanabile).

La notificazione di un atto è inesistente laddove manchino gli elementi essenziali che la fanno qualificare come tale, negli altri casi la notificazione è nulla, sanabile per raggiungimento dello scopo.

Le soluzioni giuridiche

La prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, solo qualora non si possa procedere al deposito con tali modalità l'avvocato può estrarne copia su supporto analogico ed attestarne la conformità ai documenti informatici.

Diversamente, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto ma la nullità – rilevabile d'ufficio – sanabile per convalidazione oggettiva ex art. 156 c.p.c., comma terzo che statuisce quanto segue “La nullità non può mai essere pronunciata, se ha raggiunto lo scopo a cui è destinata”. Si v. Cass.. civ., 15 luglio 2021 n. 20214.

Con riferimento alla notifica telematica dell'atto introduttivo del giudizio la sanabilità della notificazione per raggiungimento dello scopo non discende automaticamente dalla costituzione in giudizio del destinatario, posto che l'atto deve essere disponibile per il destinatario nella sua interezza, non è sufficiente che il destinatario ne abbia avuto mera notizia o conoscenza.

La prova che l'atto è stato portato nella disponibilità del destinatario è data istituzionalmente solo con il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, in alternativa ciò potrebbe risultare anche dalle circostanze del caso concreto quale a titolo esemplificativo lo scambio di corrispondenza nel quale il difensore del destinatario trasmetta copia dell'atto ricevuto dal suo assistito al difensore del notificante si v. Cass. civ.., 15 luglio 2021 n. 20214.

Diversamente il deposito dell'atto notificato a mezzo p.e.c. delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf non consente analoga prova.

La contumacia della parte destinataria di una notificazione per la quale non è stata offerta prova nel rispetto delle disposizioni di legge, in mancanza di altre precise circostanze da cui possa emergere la conoscenza dell'atto nella sua interezza da parte del destinatario, è circostanza che determina la declaratoria di nullità dell'atto e dei successivi atti processuali.

Osservazioni

L'orientamento espresso dalla sentenza in commento, conforme peraltro ad unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, che commina la sanzione della nullità (sanabile) quale conseguenza della violazione delle forme digitali, risulta il più idoneo a conciliare principi ed esigenze per certi versi diverse seppure contigue.

La sanzione della nullità, infatti, rende certa l'obbligatorietà delle modalità da seguire con riferimento all'onere della prova della notificazione via posta elettronica certificata così garantendo la corretta instaurazione del contradditorio quale corollario del fondamentale diritto di difesa, diritto quest'ultimo che risulta essere al contempo garantito dalla sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo.

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