L'impugnazione in appello e per cassazione dei provvedimenti de potestate

Lydia Ardito
14 Agosto 2023

Il provvedimento de potestate emesso dal Tribunale per i Minorenni pronunciato “in via non definitiva” è reclamabile? Il decreto emesso dalla Corte di Appello a seguito di reclamo avverso il predetto provvedimento è ricorribile per Cassazione?
Massima

In materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i Minorenni è impugnabile con il ricorso per Cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva".

Il caso

La Corte di Appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che, nel delegare l'ulteriore attività istruttoria ad apposita udienza, aveva contestualmente disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con affidamento dei figli minori al servizio sociale competente e collocamento in casa famiglia; tanto perché la Corte di Appello aveva ritenuto che il predetto provvedimento provvisorio e con natura meramente incidentale, poiché destinato ad essere assorbito dal provvedimento finale.

Avverso tale provvedimento, la madre dei minori ha proposto ricorso per Cassazione.

La questione

Il provvedimento de potestate emesso dal Tribunale per i Minorenni pronunciato “in via non definitiva” è reclamabile? Il decreto emesso dalla Corte di Appello a seguito di reclamo avverso il predetto provvedimento è ricorribile per Cassazione?

Le soluzioni giuridiche

Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila ha propostoricorso per Cassazione la madre dei minori che, con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e 739 c.p.c. per essere stato considerato provvisorio il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, revocabile o modificabile per fatti sopravvenuti; con il secondo motivo la madre ha dedotto la violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione nonché degli artt. 3, 8 e 9 della Convenzione di New YorK per aver il Tribunale per i Minorenni emesso, inaudita altera parte, un provvedimento decisorio e definitivo.

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha accolto entrambi i motiviritenendoli fondati

,

ed ha cassato la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione.

La Corte di Appello, nel provvedimento impugnato, aveva statuito l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del TM di sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità nei confronti dei figli che conseguentemente erano stati affidati ai Servizi Sociali e collocati in idonea casa famiglia.

L'ordinanza in commento, di segno opposto, ha evidenziato come la Corte di Appello abbia errato nel considerare il provvedimento di primo grado provvisorio e con natura incidentale e destinato, per l'effetto, ad essere assorbito nel provvedimento definitivo.

La Cassazione ha evidenziato come i provvedimenti minorili emessi a seguito di ricorso ex art. 330 e 333 c.c. hanno natura di giudicato rebus sic stantibus e, quindi, sono revocabili o modificabili solo per la sopravvenienza di fatti nuovi sicché il decreto emesso dalla Corte di Appello a seguito di reclamo avverso il provvedimento di primo grado è ricorribile per Cassazione.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha, conseguentemente, cassato con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, per il riesame del caso alla luce del principio secondo cui il decreto emesso in primo grado dal Tribunale per i Minorenni è reclamabile ex art. 739 c.p.c..

Tale decisione della Cassazione è conforme alla decisione delle S.U. che, nel 2018, con l'ordinanza Cass. n. 32359/2018, intervennero proprio per chiarire tale interrogativo stabilizzandosi, anche con i successivi interventi a sezioni semplici, su tale orientamento volto alla reclamabilità del provvedimento pronunciato “in via non definitiva” dal Tribunale per i Minorenni e, per l'effetto, per la ricorribilità in Cassazione del successivo decreto emesso dalla Corte di Appello.

Osservazioni

L'ordinanza in commento consente di affrontare la questione relativa alla natura dei provvedimenti de potestate emessi dal TM in via provvisoria ed urgente precisando, preliminarmente e principalmente, che i predetti provvedimenti hanno il precipuo scopo della tutela dei minori che versano in pregiudizio a causa del non idoneo esercizio della responsabilità da parte dei genitori.

Il tribunale, pertanto, accertato che il comportamento di uno o di entrambi i genitori configura un pregiudizio per il minore, potrà adottare i provvedimenti più opportuni e procederà con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. nei casi di grave incapacità e/o inadempimento genitoriale e con la declaratoria di sospensione ex art. 333 c.c. negli altri casi in cui la necessità di provvedere alla tutela del minore è più attenuata rispetto alla decadenza.

I decreti camerali emessi dal TM possono essere adottati oltre che “in via definitiva” anche “in via provvisoria” tanto in ossequio all'art. 336, comma 3 c.c. che consente al tribunale di adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei ed urgenti in caso di urgente necessità.

Nella ordinanza in commento la Cassazione, ritornando sulla questione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori e urgenti limitativi della responsabilità genitoriale emessi in via provvisoria, ha aderito al consolidato principio del 2018 delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un. n. 32359/2018; Cass. civ., sez. I, n. 5402/2023) circa la loro reclamabilità in quanto i predetti provvedimenti, benché provvisori ed urgenti e destinati ad essere assorbiti dalla decisione definitiva, hanno immediate ripercussioni sulla relazione parentale ed incidono su diritti di natura personalissima di rango costituzionale; l'aver la Corte di Appello di L'Aquila escluso la loro reclamabilità dichiarando il reclamo inammissibile - poiché i predetti provvedimenti de potestate emessi in via interinale erano considerati privi del carattere della decisorietà e definitività - confligge con il rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo.

Pertanto, il reclamo ed il ricorso per Cassazione sono ammissibili in presenza di decisioni che determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori garantendo senz'altro una concreta e più ampia tutela ai minori coinvolti nella crisi familiare (vedi Reclamabilità dei provvedimenti de potestate” in IUS Processo Civile).

Questo orientamento ha certamente influenzato il legislatore della riforma Cartabia che, all'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., rubricato “Reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti”, ha previsto il “reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.” ed all'ultimo comma ha previsto che “Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.”.

È di tutta evidenza che i predetti commi prevedono, prima con il reclamo e poi con il ricorso per Cassazione, l'impugnazione dei provvedimenti temporanei in funzione del loro contenuto ovvero solo quando il reclamo sia proposto avverso provvedimenti che disciplinano la responsabilità genitoriale e solo quando i predetti provvedimenti determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori.

La ratio della norma è quella di consentire il controllo sulle decisioni provvisorie in materia di responsabilità genitoriale a mezzo delle impugnazioni quando ci si riferisce a provvedimenti caratterizzati per l'appunto da un elevato impatto sul rapporto genitori-figli; tanto in conformità con l'evoluzione giurisprudenziale richiamata anche dalla ordinanza in commento.

In conclusione, a parte la ormai consolidata giurisprudenza in materia, certamente interessante sarà constatare l'applicazione pratica della norma indicata affinché si individui una linea di condotta, processuale e nel merito, più certa e garantista rispetto ai diritti dei figli e dei genitori.

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