La SIMLA e il percorso scientifico finalizzato alla condivisione tecnica del Barème Nazionale delle Macroinvalidità

21 Agosto 2023

La Società Italiana di Medina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) è promotrice di un progetto di studio finalizzato a realizzare la Tabella Medico legale del danno alla persona in ambito Civilistico delle Menomazioni alla Integrità Psico-Fisica comprese tra 10 e 100 punti di Invalidità Permanente.
Verso un Barème Nazionale condiviso

L'iter scientifico prevede sostanzialmente, come indicato nel programma, la necessaria definizione e i principi metodologici di valutazione e quantificazione della componente disfunzionale biologica che consentano l'individuazione di parametri convenzionali condivisi per ogni organo-funzione o apparato, espressi in termini percentualistici, nei quali integrare i dati clinici e gli eventuali dati strumentali complementari assunti dal medico-legale nel corso di ogni singolo accertamento specialistico, avendo riguardo dello stato anteriore del danneggiato.

L'iniziativa tecnica della SIMLA, basata anche sul supporto della AI per una ottimale acquisizione e selezione della complessa bibliografia scientifica necessaria al complesso studio preliminare, prevede il percorso della “Consensus Conference“ usualmente utilizzato nei Paesi Anglosassoni in ambito scientifico e dovrebbe finalmente consentire di superare tutte le criticità interpretative, finora emerse nel contesto dottrinario medico legale Nazionale, che negli ultimi anni aveva condizionato la possibilità di elaborazione di un Barème condiviso.

Concetto di “danno biologico”: correlazione tra parametro disfunzionale (invalidità permanente biologica) e risarcimento del danno non patrimoniale

Il concetto di invalidità permanente biologica corrisponde alla riduzione del potenziale fisico, psichico sensoriale o intellettuale dell'essere umano, risultante da un attacco all'integrità corporea di una persona, stimato con riferimento a parametri convenzionali di disfunzionalità: parametri ora allo studio della SIMLA ai fini di una condivisione scientifica Nazionale.

Il concetto afferisce ad un criterio “quantitativo” di danno, espresso in termini percentualistici rispetto ad un valore assoluto del 100% che rappresenta la piena validità psico fisica dell'uomo.

Il problema successivo, tuttavia, si riverbera sul significato risarcitorio della Invalidità Permanente biologica riconosciuta dal medico legale, posto che in nessun caso esiste un rapporto automatico tra percentuale di generica disfunzionalità anatomo psichica accertata con parametro quantitativo (fattore causale) e la conseguente ricaduta negativa sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali del danneggiato: presupposto che caratterizza il valore reale del danno alla persona.

Quello che di fatto ha determinato fino ad oggi un oggettivo disequilibrio liquidativo è stato il concetto di “danno biologico“ e ancor prima quello di “danno alla capacità lavorativa generica“ perché, in entrambi i casi, è stato scambiato un semplice ed asettico parametro di disfunzionalità anatomo funzionale (rimasto peraltro sostanzialmente invariato dagli anni ‘60) con la ricaduta della stessa su ambiti di liquidazione differenti, senza mai qualificare gli aspetti della menomazione a seconda dei differenti risvolti economici.

E così, ad esempio, un disvalore anatomo funzionale conseguente alla perdita dell'olfatto (mediamente stimato nella misura del 8%) è rimasto di fatto invariato sia come riferimento alla diminuzione della capacità lavorativa generica, sia come riferimento al danno biologico.

Ed invero – nonostante un significativo passaggio evolutivo dottrinario con l'avvento negli anni ‘80 del concetto di danno biologico - l'equivoco tecnico della parametrazione della invalidità permanente biologica ai fini liquidativi non è stato mai risolto, anzi si è tradotto in un sofisma medico legale (ripreso dallo stesso art. 138 del Codice delle Assicurazioni) che rende poco comprensibile, ad esempio, il motivo per cui il riconoscimento di una IP del 12 % conseguente ad una anchilosi in posizione favorevole della articolazione tibiotarsica abbia la stessa ricaduta sugli atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamico relazionali rispetto ad analoga percentuale di IP del 12 % cui si può pervenire con una valutazione complessiva di minime condizioni menomative, le quali - valutate distintamente – appaiono quasi ininfluenti sulla vita quotidiana del danneggiato , ma che di fatto comportano un analogo risarcimento secondo l'applicazione delle Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano.

L'immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, esaminata in relazione alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria onnicomprensiva, equilibrata e non automatica del danno alla persona, determina dunque la persistenza di un sostanziale “equivoco” interpretativo tra i Medico legale e i Giurista, basato su una “incongrua interpretazione” tecnica: ritenere di avere, col solo barème, la possibilità di definizione completa ed automatica delle componenti biologiche del “danno non patrimoniale”, che, in osservanza ai principi espressi dalle note Sentenze Gemelle delle Sezioni Unite del 2008, sono costituite dalla lesione della salute e dal correlato peggioramento delle condizioni di vita quotidiane: binomio non necessariamente automatico, anzi spesso dissonante tra quanto appare accertabile e quantificabile secondo barème (come invalidità permanente biologica) rispetto alla effettiva percezione di peggioramento “esistenziale“ conseguente agli aspetti qualitativi della menomazione stessa.

La variazione percentuale della invalidità permanente biologica si basa dunque su esclusivi criteri clinico – strumentali di riferimento scientifico ma in nessun caso l'eventuale incremento o decremento del parametro “invalidità “permanente biologica (la causa) determina tassativamente, una automatica e proporzionale ricaduta negativa (effetto) sugli atti della vita quotidiana.

Dissonanza che appare ancor più evidente ove si debbano considerare –ai fini risarcitori- anche le ripercussioni della invalidità biologica sugli aspetti dinamico relazionali, derivandone la scarsa valenza probatoria dello stesso “postulato “medico legale di danno biologico.

Giunto il momento di cambiare il “paradigma” tecnico

Quello che caratterizza l'essenza del danno alla persona è la ricaduta negativa della lesione e della menomazione sul fare e sul sentire quotidiano: la vera componente esistenziale del danno che non può essere “pesata“ col bilancino della sola inabilità e invalidità biologica, ma necessita di una parametrazione parallela di ordine “qualitativo“ che consenta un sostanziale riequilibrio del danno non patrimoniale ove si debba stimare l'effettiva ricaduta della condizione lesiva -menomativa del danneggiato sul “fare personale e relazionale”, nonché sul “sentire “ dello stesso.

Detta componente ha trovato spazio interpretativo medico legale condiviso anche in SIMLA nel concetto di “sofferenza correlata” che corrisponde ad un parametro tecnico presuntivo, basato su autonomi e predeterminati “indici “di correlazione” rispetto alla lesione e alla menomazione accertata, graduati per fasce (lieve, medio, elevato ed elevatissimo) e come tali suscettibili di distinta e non automatica distribuzione – ai fini risarcitori, nel contesto di un sistema tabellare.

Gli indicatori “tecnici“, già da tempo elaborati e definiti nel contesto applicativo libero professionale medico legale, sono stati successivamente acquisiti dalla SIMLA, anche sulla scorta di una consolidata e consistente esperienza applicativa in sede Giudiziaria.

Ne consegue, dunque, che lo stesso concetto medico legale di “danno biologico “(assunto normativamente nell'art 138 del Codice delle Assicurazioni) non risulterebbe più idoneo a definire l'intera “posta” biologica del danno non patrimoniale, da cui la necessità di una ridefinizione tecnica dei parametri medico legali in “Componenti biologiche del danno non patrimoniale”. La componente di “menomazione permanente e/o temporanea all'integrità psico-fisica” passibile di accertamento e di quantificazione medico-legale. La componente di “sofferenza correlata “passibile di inquadramento “qualitativo” medico legale.

Quali possibili sviluppi applicativi per una definitiva TUN

La scelta di una distinta valutazione tecnica medico legale delle “poste biologiche” del danno alla persona potrebbe consentire l'elaborazione di una più equilibrata e meno sperequativa Tabella di Risarcimento del danno non patrimoniale.

Se da un lato verrebbe mantenuta una parametrazione di ordine quantitativo (la percentuale di disfunzionalità anatomo psichica calcolata secondo Barème) idonea al calcolo di capitalizzazione del danno, parallelamente l'inserimento della correlata componente “qualitativa“ (sofferenza menomazione correlata) consentirebbe un equilibrato “bilanciamento causale” tra la menomazione accertata e le effettive ricadute della stessa sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamico relazionali del danneggiato (come è stato dimostrato nella Casistica applicativa della Società Medico legale Triveneta -affiliata SIMLA , che ha consentito di individuare le discrasie liquidative della Tabella di Milano).

Tale componente “qualitativa“, inquadrabile necessariamente “a fasce“, troverebbe riferimento risarcitorio nel Codice Civile, seppur in contesto di “range liquidativi predefiniti”, distribuiti in 4 livelli principali (Lieve – medio-elevato-elevatissimo), ma suscettibili di modulazione intermedia, sui quali applicare sostanzialmente gli stessi incrementi “economici“ già indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano: lieve fino a 1/4, medio fino ad 1/3, elevato fino a 1/2 elevatissimo fino a 2/3 (volendo prendere a riferimento, per le condizioni di massima sofferenza correlata, l'unica voce di riferimento normata, cioè il DPR in tema di Indennizzo per le Vittime del dovere, che – pur in contesto indennizzativo – pone il limite di incremento del danno morale al 67% del danno biologico complessivo, salvo casi di danno alla persona di estremo degrado esistenziale, che potrebbero motivare incrementi anche maggiori).

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