Il reclamo all’Autorità della privacy diventa il cavallo di troia per l’assegnatario

21 Agosto 2023

Il beneficiario di un alloggio di edilizia popolare che non riesce ad ottenere informazioni sulla proprietà del suo immobile può sempre proporre una segnalazione al Garante Privacy. In particolare, se il Comune omette di rispondere ad una precisa richiesta di accesso ai dati esercitata dall’interessato ai sensi dell’art. 15 del GDPR.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 224 del 1° giugno 2023. Una curiosa vicenda burocratica ha impedito ad un assegnatario di un alloggio popolare di poter partecipare alla procedura di vendita degli immobili organizzata dal Comune che non ha mai censito la sua unità abitativa. Nel rimbalzo delle responsabilità tra il Comune e l'Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale l'interessato ha formalizzato senza successo al Comune una richiesta di accesso ai dati richiedendo informazioni sulla titolarità del trattamento. Con una scelta strategica per nulla banale, ovvero con l'invio di un reclamo al Garante, l'intestatario dell'alloggio è poi riuscito ad ottenere una risposta definitiva. Ovvero che l'appartamento non era mai stato registrato al catasto.

Molto interessanti le argomentazioni del Collegio. Nel corso dell'istruttoria, specifica il provvedimento centrale, «è stata accertato il mancato riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati, in violazione degli artt. 5 e 12 del regolamento medesimo. Giova chiarire che, nella vicenda in esame, l'interessato, al fine di poter beneficiare del diritto di prelazione all'acquisto dell'alloggio a lui assegnato, aveva necessità di individuare il soggetto proprietario dell'immobile nonché titolare del trattamento dei dati personali inerenti alla gestione dell'alloggio. Per tali motivi, dopo numerose e infruttuose interlocuzioni con il Comune, il reclamante ha esercitato, il diritto di accesso nei confronti del Comune che, in ogni caso, non ha fornito riscontro nel termine stabilito dal Regolamento. L'Autorità di controllo, nell'ambito dei compiti e poteri attribuiti dal Regolamento, tratta i reclami svolgendo le opportune indagini, anche sulla corretta applicazione della disciplina di protezione dei dati. A tale scopo l'Autorità ha il potere di ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di fornire ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti. L' art. 157 del Codice inoltre prevede che, in relazione ai poteri di cui all'art. 57 del Regolamento e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti e che il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine indicato, rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5 del Regolamento. Nel caso di specie è stato accertato il mancato riscontro da parte del Comune alla richiesta di informazioni dell'Autorità risultando, pertanto, accertata la violazione dell'art. 157 del Codice».

La duplice condotta omissiva tenuta dal Comune è stata quindi dichiarata illecita dal Garante con applicazione di una severa sanzione amministrativa.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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