Il bollettino di luglio 2023 della Corte di Giustizia e del Tribunale europeo

La Redazione
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21 Agosto 2023

Pubblichiamo il bollettino mensile della giurisprudenza europea: nello scorso mese di luglio, i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati su tematiche quali l'illecita profilazione pubblicitaria degli utenti delle piattaforme social, il c.d. Regolamento di blocco, il trasferimento illegittimo dei figli, il primato del diritto dell'UE, il rifiuto e la revoca dello status di rifugiato.

Riportiamo di seguito le sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale europeo che, in considerazione delle questioni di diritto affrontate, meritano particolare attenzione.

DIRITTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE – Regolamento di blocco: Commissione UE può autorizzare una banca di uno Stato UE depositaria di titoli ad ottemperare alle sanzioni americane imposte all'Iran

Trib. UE,Sez. VI, 12 luglio 2023, T-8/21

Con sentenza del 12 luglio 2023, il Tribunale dell'UE conferma le decisioni della Commissione che autorizzano una banca tedesca ad ottemperare alle sanzioni americane imposte all'Iran. Respingendo il ricorso di una holding tedesca le cui azioni sono indirettamente detenute dallo Stato iraniano, il Tribunale si è pronunciato su questioni di diritto inedite relative al regolamento n. 2271/96, c.d. “Regolamento di blocco”, che introdusse, all'epoca, una protezione per gli operatori economici europei dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di norme adottate da un Paese terzo e dalle iniziative connesse alla loro applicazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le decisioni impugnate dalla ricorrente non abbiano effetto retroattivo e che la Commissione Europea non sia incorsa in un errore di valutazione allorché non ha preso in considerazione gli interessi della ricorrente o non ha esaminato l'eventuale esistenza di alternative meno gravose. Esso dichiara inoltre che la limitazione, per la ricorrente, del suo diritto di essere ascoltata dalla Commissione nell'ambito dell'adozione di dette decisioni era necessaria e proporzionata alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2271/96.

DIRITTO CIVILE – Trasferimento illecito dei figli: nell'interesse del minore, la giurisdizione può essere rimessa al giudice dello Stato UE in cui questi è stato trasferito

CGUE, Sez. IV, 13 luglio 2023, C-87/22

La CGUE, con sentenza del 13 luglio 2023 (C-87/22), ha stabilito che, in caso di trasferimento illecito di un minore, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito del diritto di affidamento poiché il minore aveva la sua residenza abituale in tale Stato membro immediatamente prima del suo trasferimento verso un altro Stato membro da parte di uno dei genitori può eccezionalmente chiedere la rimessione della controversia a un'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro. Occorre tuttavia, tassativamente, che il minore abbia un legame particolare con tale altro Stato membro, che l'altra autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso e che la rimessione della causa corrisponda all'interesse superiore del minore.

DIRITTO PENALE – Rifiuto e revoca dello status di rifugiato: lo straniero condannato deve costituire un pericolo reale, attuale e grave per lo Stato UE ospitante

CGUE, 6 luglio 2023, C-8/22, C-663/21 e C-402/22

La CGUE con tre sentenze del 6 luglio 2023 ha statuito in merito alla circostanza tale per cui uno Stato membro possa revocare lo status di rifugiato a uno straniero che commetta un grave reato per cui è intervenuta una sentenza passata in giudicato. Secondo la CGUE, non è sufficiente commettere un reato per poter disconoscere la protezione internazionale a chi fugge dal proprio Paese d'origine, poi accolto in uno Stato membro dell'UE, ma appare richiesto un elemento aggiuntivo, ossia la circostanza che il cittadino interessato di un paese terzo costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova.

CONCORRENZA E PI – Abuso di posizione dominante e dati personali: è illecita la profilazione pubblicitaria degli utenti di social senza l'espresso consenso all'uso dei dati off

CGUE,Grande Sezione, 4 luglio 2023, C-252/21

Con sentenza del 4 luglio 2023 (C-252/21) la CGUE ha affrontato il tema della legalità delle condizioni generali d'uso dei social network e, nello specifico, della società che gestisce la fornitura di un noto social network online all'interno dell'UE. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'autorità antitrust nazionale che esamina la sussistenza di un eventuale abuso dominante può rilevare nel suo giudizio anche il trattamento dei dati personali realizzato dalla società oggetto d'esame da parte dell'autorità. Tuttavia, per poter valutare se il trattamento è conforme al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), l'Antitrust coopererà con l'autorità nazionale responsabile del rispetto del GDPR, e verificare se vi siano sue statuizioni (o della CGUE) applicabili al caso concreto e all'irregolarità individuata nel trattamento dei dati personali dei consumatori.

CONCORRENZA E PI – Concentrazioni: il Tribunale UE dovrà statuire nuovamente sulla legittimità del divieto di acquisizione di una compagnia telefonica imposto dalla Commissione

CGUE, 13 luglio 2023, C376/20 P

La CGUE, con sentenza del 13 luglio 2023 (C‑376/20 P), ha annullato la decisione del Tribunale UE che accoglieva il ricorso della compagnia CK T.I. Ltd per l'annullamento della decisione della Commissione europea, con la quale quest'ultima impediva l'acquisizione di T.E. da parte della stessa CK T.I. Ltd. La CGUE ritiene che la Commissione abbia commesso degli errori nell'interpretazione del regolamento sulle concentrazioni, poiché ha imposto un requisito probatorio privo di fondamento nella normativa vigente. Inoltre, contesta al Tribunale un'interpretazione restrittiva, "incompatibile" con la normativa.

GIURISDIZIONE – Primato del diritto dell'Unione: va disapplicato un atto che dispone, in violazione del diritto europeo, la sospensione di un giudice dalle funzioni

CGUE, Grande Sezione, 13 luglio 2023, C-615/20 e C-671/20

La CGUE, con sentenza del 13 luglio 2023 (cause riunite C‑615/20 e C‑671/20), ha chiarito che gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare un atto che dispone, in violazione del diritto europeo, la sospensione di un giudice dalle funzioni. Il primato del diritto dell'Unione impone la disapplicazione di qualsiasi disposizione e di qualsiasi giurisprudenza nazionale contraria a tale diritto. Nel caso di specie, infatti, il fatto che un giudice nazionale disapplichi tali disposizioni o tale giurisprudenza nazionali non può giustificare la sussistenza di una sua responsabilità disciplinare.